TFR e Fondi pensione. Confronto dei rendimenti. Le riforme del sistema pensionistico.

Premessa

Da anni si parla di Tfr e Pensioni integrative, ma tra il primo gennaio e il 30 giugn 2007 i lavoratori dovranno prendere delle decisioni importanti per il loro futuro. Parlando con lavoratori e imprenditori mi sono reso conto che alcuni non hanno, ancora, le idee chiare. Un'indagine condotta da SWG per il Corriere della sera mostra che il 38% dei lavoratori non è a conoscenza del fatto che entro il 30 giugno dovrà decidere la destinazione del proprio Tfr. Impresa Oggi ritiene pertanto di dover portare il proprio contributo a questa materia.

1. Stato dell’arte del sistema pensionistico in Italia

Riforma Dini e riforma Maroni.

In Italia il dibattito sulla previdenza diviene centrale alla fine degli anni '80 e viene affrontato per la prima volta in modo organico con la riforma Amato di riordino del settore (legge 503/1992).
E’ nei primi anni '90 infatti che esplode la crisi delle casse pensionistiche ed emerge, chiaramente, il problema che il progressivo invecchiamento della popolazione, il sistema retributivo utilizzato a base del calcolo delle pensioni e le pensioni baby del pubblico impiego mettono a rischio tutto il sistema pensionistico.

Sistema retributivo, sistema contributivo, sistema misto
Età pensionabile a parte, la chiave di volta di tutte le riforme successive è proprio il passaggio da un calcolo di tipo "retributivo" ad un calcolo di tipo "contributivo". Il sistema retributivo è cancellato dalla riforma Dini (legge 335/1995) che introduce il sistema contributivo per tutti quelli che hanno cominciato a lavorare dal 1 gennaio 1996.
Nel sistema retributivo la pensione si calcola in base a due parametri: le retribuzioni ricevute negli anni che precedono il pensionamento e l’anzianità contributiva. La Riforma Dini consentì che il sistema “retributivo” fosse applicato ancora per quei lavoratori che alla data del 1 gennaio 1996 avevano 18 anni di contributi, e applicò un sistema di calcolo misto per chi lavorava da meno di 18 anni.
Il metodo contributivo, adottato dal 1 gennaio 1996, si sostanzia in due elementi di calcolo: l’ammontare di tutti i versamenti previdenziali fatti nel corso della vita lavorativa, rivalutato in base al Pil e un coefficiente di trasformazione che è fissato per legge e cresce con l’aumentare dell’età di pensionamento (da un minimo di 57 anni ad un massimo di 65).
L’ombrello previdenziale pubblico negli anni a venire risulterà sempre più stretto a causa dello squilibrio crescente tra contributi e prestazioni, e proprio questa insanabile frattura apre la strada alla nascita ufficiale della previdenza complementare, e alla conseguente istituzione dei fondi pensione, con il decreto legislativo n. 124 dell’aprile 1993.
La nuova previdenza si afferma solo nel 1997, dopo una prima tappa segnata dalla riforma Dini (legge 335/1995) che, oltre al sistema di calcolo contributivo, introduce una soglia minima di età da affiancare ai 35 anni di contributi necessari per accedere alla pensione di anzianità (per i lavoratori dipendenti: dal 2002, 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 per i lavoratori autonomi); in alternativa 37 anni di contributi (40 per i lavoratori autonomi), a prescindere dall’età, e limita la possibilità di pensionamento a sole quattro finestre di un mese all’anno (gennaio, aprile, luglio, ottobre); senza distinzione tra uomini e donne. Per accedere alla pensione di vecchiaia la legge Dini ha portato, dal 1/1/2001, il minimo periodo contributivo a 20 anni e l’età pensionabile a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. La legge Dini prevede l’equiparazione tra dipendenti del settore privato e quelli del settore pubblico.
La riforma Maroni
La legge delega n. 243/2004 (comunemente detta riforma Maroni) e il decreto legislativo n. 252/2005 rappresentano altri due atti fondamentali del riordino del sistema di previdenza. La riforma Maroni prevede l'elevazione dell'età anagrafica per il pensionamento di anzianità. In particolare l'età necessaria per accedere a questa forma di pensionamento dovrebbe salire a 60 anni a partire dal 2008 (battezzato dai media lo scalone), fermo restando il requisito contributivo di 35 anni. Nel 2010 il requisito di età dovrebbe salire a 61 anni e nel 2014 a 62. Requisito alternativo, a partire dal 2008, come già fissato dalla legge 335/95, per l'accesso al pensionamento saranno i 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica. Per i lavoratori autonomi i requisiti anagrafici sono superiori di un anno a quelli fissati alle varie scadenze per i lavoratori dipendenti. La legge 243/2004 prevede, inoltre, la riduzione da quattro a due delle finestre di uscita per chi matura i requisiti del pensionamento di anzianità, con l'eliminazione di quelle di aprile e ottobre. Questa misura comporta di fatto un ulteriore innalzamento dell'età pensionabile. Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi. Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della riforma i pubblici dipendenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina vigente.

Il protocolo su Previdenza e competitività per l'equità sottoscritto il 23 luglio 2007 modifica il cosiddetto scalone della legge Maroni. Le modifiche introdotte dal Protocollo prevedono un graduale innalzamento dell'età di pensionamento e dal luglio 2009 l'introduzione del meccanismo delle quote.

1° gennaio 2008 - 30 giugno 2009 sarà necessario il combinato età minima 58 anni e 35 anni di contributi.

1° luglio 2009 - 31 dicembre 2010 viene innalzata l'età minima a 59 anni compiuti e, per effetto della quota 95, saranno necessari 36 anni di contributi oppure 60 anni compiuti e 35 anni di contributi.

1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2012 vengono innalzate l'età minima a 60 anni compiuti e la quota a 96. Saranno dunque necessari 36 anni di contributi oppure 61 anni compiuti e 35 anni di contributi.

1° gennaio 2012 vengono innalzate l'età minima a 61 anni compiuti e la quota a 97. Saranno quindi necessari 36 anni di contributi oppure 62 anni compiuti e 35 anni di contributi.

Le due finestredi accesso previste dalla legge Maroni sono mantenute.

Decorrenza 1° gennaio se il requisito è maturato entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Decorrenza 1° luglio se il requisito è maturato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Chi svolge lavori usuranti va ancora in pensione a 57 anni.

2. La scelta sulla destinazione del TFR

In base a quanto previsto dalla finanziaria 2007 e dal decreto 252/05, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (che matura, cioè, a partire dal 1 gennaio 2007 in poi) alle forme pensionistiche complementari (fondi negoziali collettivi, fondi aperti collettivi o individuali, forme individuali assicutative) o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

Ai fini della scelta sulla destinazione del TFR il primo aspetto che i lavoratori devono tenere presente è che con il metodo contributivo la pensione dei lavoratori sarà pari a circa il 52% dell'ultimo stipendio. Questo è il motivo per il quale è opportuno affiancare alla pensione qualche forma pensionistica complementare.

Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l’intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso).

Modalità Esplicite
Entro il 30 giugno 2007, per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:

  • destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
  • mantenere il TFR futuro presso l’impresa. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 49 dipendenti, l’intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS. (Fondo della tesoreria dello stato gestito dall'INPS. Il Fondo servirà per finanziare alcune delle grandi infrastrutture del Paese, ad esempio, la TAV).

La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.
La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro. Le imprese stesse o il sindacato possono fornire la modulistica necessaria per compilare la domanda.

Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)
Se entro il 30 giugno 2007, per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

  • alla forma pensionistica individuata con accordo aziendale;
  • in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’impresa.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS (Fondo residuale INPS - FONDINPS), alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.
Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR maturando in caso di silenzio del lavoratore.

La destinazione del TFR ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicita che tacita:

  • riguarda esclusivamente il TFR maturando. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
  • determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
  • non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.

Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993

Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o tacite, già illustrate per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dal 28 aprile 1993. Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando. In particolare, tali lavoratori possono:

  • se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di conferire il residuo TFR maturando alla forma di previdenza complementare alla quale aderisce, oppure di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 49 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS. In modalità tacita, il datore di lavoro trasferisce il residuo TFR maturando alla forma di previdenza collettiva alla quale il lavoratore già aderisce.
  • se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare scelta, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%, oppure di mantenere l'intero TFR presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 49 dipendenti, il TFR maturando è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS. In modalità tacita il datore di lavoro trasferisce l'intero TFR maturando a forme pensionistiche applicabili e se non applicabili al fondo residuale dell'INPS (secondo quanto illustrato in "modalità tacite".

In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.
 
Per maggiore chiarezza, consultare i percorsi decisionali in base alla classe di appartenenza.

Percorsi decisionali  (formato .pdf 144 Kb)

 

2.1. Per saperne di più sul TFR

Che cos’è il TFR?

Il TFR o trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente.

Come si determina?


Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.
 
Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.  
  

3. Forme Pensionistiche Complementari

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP.
 
Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 che prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali (o chiusi), i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali, nonché i fondi pensione preesistenti, cioè quelli istituiti anteriormente al novembre 1992.

4. I diversi tipi di forma pensionistica complementare

Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive ed individuali.

Sono forme collettive

  1. I fondi pensione di natura negoziale (o fondi chiusi) istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale
  2. I fondi istituiti o promossi dalle regioni
  3. I fondi aperti che ricevono adesioni collettive
  4. I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate
  5. I fondi preesistenti.

Forme individuali sono quelle attuate mediante fondi aperti sulla base di adesioni rigorosamente individuali, oppure mediante contratti di assicurazione sulla vita.

La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.

I Destinatari

Alle forme pensionistiche complementari di carattere collettivo possono aderire:

  1. i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
  2. i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 276/03: soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
  3. i lavoratori autonomi;
  4. i liberi professionisti;
  5. i soci lavoratori di cooperative;
  6. i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.

Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale, fondi aperti e PIP (Piani Individuali Pensionistici) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati come ad esempio i soggetti privi di reddito da lavoro non sussistendo alcuna preclusione in merito alla platea dei potenziali destinatari.

Possono iscriversi alle forme pensionistiche sia individuali che collettive anche i c.d. "soggetti fiscalmente a carico" cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni previste dalla normativa fiscale vigente. Perché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione in oggetto.

Fondi Pensione Negoziali (o chiusi)

I fondi pensione negoziali (o chiusi) nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l’area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).
L’attività del fondo pensione negoziale consiste, essenzialmente, nell’individuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria, nella raccolta delle adesioni e dei contributi  e, infine, nella erogazione delle prestazioni.
 Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo. L’assemblea è formata da rappresentanti degli associati (più raramente, e limitatamente ai fondi preesistenti, da tutti gli associati). Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità. Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le pensioni sono generalmente erogate da una compagnia di assicurazione. L’associato al fondo chiuso può decidere a quale comparto di rischio vuole destinare il proprio Tfr.

Il 6 marzo 2007 all’ARAN è stata sottoscritta, dopo oltre tre anni di stallo, l’ipotesi di accordo collettivo per l’istituzione del fondo pensione complementare in favore dei dipendenti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale.
L’ipotesi di accordo è stata ottenuta grazie all’atteggiamento collaborativo di tutte le parti interessate e alla ferma volontà del Governo di dare attuazione anche nel mondo del pubblico impiego alle forme di previdenza complementare con la costituzione dei relativi fondi pensione.
L’accordo raggiunto interessa circa 1.250.000 dipendenti (circa 700.000 nella Sanità e i restanti nelle regioni ed autonomie locali), e consentirà la creazione di un fondo che si affiancherà al Fondo pensione “Espero”, già operativo per i lavoratori della scuola (circa 1.200.0000 dipendenti). L’accordo consentirà quindi a circa 2/3 dei dipendenti pubblici di aderire ad un fondo di previdenza complementare. Il Ministro Nicolais ha espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta, che si inserisce nel programma governativo finalizzato ad incentivare l’adesione dei lavoratori pubblici alle forme di pensione complementare, e ha auspicato che si giunga celermente all’istituzione dei fondi pensione per tutti gli altri dipendenti pubblici.

Fondi Pensione Aperti

I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Nell’ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali.
L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva.
Si ha adesione in forma collettiva quando la fonte istitutiva della forma pensionistica complementare, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, sceglie uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell’obiettivo previdenziale.
 La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito. La banca depositaria, come per i fondi chiusi, deve essere un soggetto esterno.
Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.
L’interesse degli aderenti è tutelato anche dall’organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che l’amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell’organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva. Come per i fondi chiusi l’associato può scegliere il comparto di rischio che ritiene più consono alla propria disponibilità a rischiare e al numero di anni che mancano al pensionamento.

Scioglimento del fondo.

I fondi pensione sono soggetti giuridici separati rispetto ai promotori:

  • aziende e sindacati, nel caso di fondi negoziali
  • intermediari finanziari, nel caso dei fondi aperti.

Per effetto della separazione del fondo sia rispetto al patrimonio del datore di lavoro sia rispetto a quello dell’impresa incaricata alla gestione finanziaria delle risorse di pertinenza del patrimonio medesimo, in caso di eventi che pregiudicano o rendono impossibile la continuazione dell’attività del fondo questo viene sciolto senza che ciò possa minare il diritto del partecipante sul montante pensionistico accumulato. In particolare, all’atto dello scioglimento del fondo:

  • nel caso in cui il partecipante non abbia ancora maturato il diritto alla pensione (fase di accumulazione), questi può trasferire il montante accumulato fino a quel momento presso un altro fondo pensione oppure può ottenerne il riscatto completo;
  • nel caso in cui il partecipante stia percependo la rendita (fase di erogazione), continuerà a fruire della pensione ottenendola direttamente dalla compagnia assicurativa.

Contratti di Assicurazione sulla vita con finalità previdenziali

Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.
In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l’iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire all’aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.
Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la COVIP, ha definito, recentemente, troppo care e spesso anche troppo rischiose le polizze previdenziali aperte, con grande dispiacere delle società finanziarie e delle assicurazioni che le offrono.

Fondi Pensione Preesistenti

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992. L’adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali. Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.  Una delle caratteristiche di questi Fondi è la possibilità di gestire direttamente le risorse, ma non consente di operare sul mercato azionario. La riforma in atto, però, prevede che sia attuato un progressivo adeguamento dei Fondi preesistenti a quelli istituiti successivamente.

Giova ricordare che un lavoratore iscritto a un fondo pensione (chiuso o aperto) dopo due anni di iscrizione potrà passare liberamente a un’altra forma pensionistica complementare.

5. La Pensione Complementare e le altre opzioni

La Pensione Complementare

La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche aggiuntive la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria.
Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare, dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.
L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

  • interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare,
  • parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l’importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente pari a euro 381,72 mensili), l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione in capitale.

Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.
Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.

L'erogazione della rendita

La legge stabilisce che i fondi pensione debbano rivolgersi alle compagnie di assicurazione per l'erogazione delle rendite al pensionamento (la possibilità, per ora solo teorica, di erogazione diretta da parte dei fondi pensione è prevista come eccezione). Quindi ciascun fondo stipula con una compagnia un contratto di assicurazione che fissa le regole di conversione del montante pensionistico in rendite. Tali regole riguardano le basi demografiche (ossia la vita attesa dopo il pensionamento) e la modalità di rivalutazione (una sorta di tasso di interesse che mantenga aggiornato il valore delle rendite) e i caricamenti (ossia le commissioni trattenute dalle compagnie per la copertura dei costi di gestione). Tali contratti possono prevedere altresì coperture assicurative per i rischi di premorienza, di invalidità oppure di autosufficienza. Al pensionamento, ciascun partecipante del fondo riceverà la rendita che dipende da queste condizioni contrattuali, che non necessariamente sono le stesse da fondo a fondo e che sono suscettibili di variazione durante il rapporto partecipativo. Allo stato attuale solo pochi fondi pensione negoziali hanno stipulato la convenzione con le compagnie di assicurazione, per cui, per la maggior parte dei fondi pensione non è possibile dire adesso quali siano le condizioni di conversione in rendita. La situazione è differente nel caso dei fondi pensione aperti e delle polizze previdenziali individuali che devono rendere note le modalità di conversione in rendita sin dalla loro nascita.

Anticipazioni sui fondi e sul TFR e liquidazione

A)
In determinati casi la legge consente di usufruire di anticipazioni dal fondo pensioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione della posizione individuale:

  • in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria;
  • dopo 8 anni di iscrizione al fondo:
  1. fino al 75 per cento della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
  2. fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto.

Per la maturazione degli otto anni di iscrizione vale la somma di tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto (vedi oltre, riscatto della posizione individuale).

B) Nel caso in cui il lavoratore opti per il mantenimento del TFR, le nuove condizioni per ottenere un’anticipazione sono:

  • Almeno otto anni di servizio presso l’azienda
  • L’anticipazione non può eccedere il 70% del Tfr accumulato
  • Le somme ricevute devono essere usate per finanziare:

a) Spese sanitarie;
b) Acquisto della prima casa per sé o per i figli
c) Spese per ristrutturazione straordinaria
d) Congedo di maternità
e) Congedo per formazione
f) Congedo per formazione continua.

Giova ricordare, inoltre, che coloro che non hanno aderito a forme di previdenza complementare, all'interruzione del rapporto di lavoro (per cessazione o cambiamento dell'attività lavorativa), riceveranno tutto il Tfr maturato durante il rapporto di lavoro medesimo (liquidazione).

Trasferimento della Posizione Individuale

Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:

  • in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa): l’iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto (vedi riscatto della posizione individuale), trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;
  • per effetto di scelta volontaria. Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.

In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.

Riscatto della Posizione Individuale

Dal 1° gennaio 2007 l’aderente che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può:

  • chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;
  • mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.

Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e misure:

  • riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari possono inoltre prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.
Nell’ipotesi di decesso dell’aderente in costanza di attività lavorativa (cioè, prima del pensionamento), l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le agevolazioni fiscali

Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede importanti agevolazioni fiscali.

Regime Fiscale dei contributi

I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di euro 5.164,67. Ciò determina un risparmio (in termini di minori imposte pagate) pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 euro l’aliquota Irpef più alta sia del 29%, il costo effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a 355 euro, con un risparmio fiscale pari a 145 euro.
Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.

Regime fiscale dei rendimenti

I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’11%.

Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).
La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è tassata nella misura del 15%, che si riduce  di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9%.
Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l’aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore al 23%.

Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.
Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate nella misura del 15%, che si riduce  di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9%.
Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti) sono invece tassate nella misura fissa del 23%.
In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

Nello schema seguente vediamo in modo sintetico i tratti salienti della disciplina fiscale (attuale) delle forme previdenziali complementari e, per un confronto, quelli del regime applicato al

Forme di previdenza complementare

TFR mantenuto in azienda

Fase di accumulazione

Contributi

Quote accantonate

Dedotti dal reddito (disciplina attuale) entro certi limiti:

  • fino al doppio della quota di Tfr versata (se lavoratore dipendente)

e comunque,

  • per un ammontare non superiore al 12% e inferiore a 5.165 euro.

Non tassate

Rendimento

Rivalutazione

Tassato ad aliquota ridotta dell’11% anziché del 12.5%

Tassato ad aliquota ridotta dell’11% anziché del 12.5%

Fase di erogazione

Prestazioni in Capitale

Capitale

A. Riscatti o anticipazioni
1. riscatto totale a causa di involontaria cessazione dell’attività lavorativa
2. riscatto totale da parte degli eredi per decesso del partecipante
3. riscatti parziali o anticipazioni durante la vita lavorativa e riscatto parziale al pensionamento purché globalmente inferiori a 1/3 del montante accumulato
4. riscatto totale al pensionamento se la rendita annua è inferiore ai 50% dell’assegno sociale

  • esenzione dei rendimenti finanziari, già tassati all’11% durante la fase di accumulazione
  • la parte di capitale corrispondente ai contributi dedotti è tassata a un’aliquota media favorevole

B. Riscatto totale a causa di volontaria cessazione dell’attività lavorativa:

  • l’ammontare al netto dei rendimenti finanziari, già tassati all’11% durante la fase di accumulazione, è tassato all’aliquota marginale Irpef

C. Riscatti parziali o anticipazioni e riscatti in forma di capitale al pensionamento, globalmente superiori a 1/3 del totale accumulato:

  • l’ammontare complessivo riscattato è tassato separatamente con aliquota media favorevole

 

Anticipazioni e capitale

  • esenzione delle rivalutazioni già soggette all’11% durante la fase di accumulazione
  • la parte di capitale corrispondente agli accantonamenti è tassata a un’aliquota media favorevole

 

Prestazioni in Rendita

 

  • tassazione progressiva sulla rendita da conversione dei contributi dedotti
  • tassazione ad aliquota del 12.5% sui rendimenti finanziari che si producono durante il pensionamento

 

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)

Nell’ambito del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento a tutela dei lavoratori che si iscrivono a forme di previdenza complementare, fondamentale importanza assume l’esercizio di un’efficace attività di vigilanza.
E’ proprio avendo riguardo all’importanza di tale aspetto che la riforma, insieme alla forte incentivazione allo sviluppo delle forme di previdenza complementare e all’incremento dei flussi contributivi, ha posto particolare attenzione al rafforzamento e al potenziamento del complessivo sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, affidato ad una specifica Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP.
La COVIP vigila e controlla le forme pensionistiche complementari. E’ sottoposta all’alta vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, pur godendo di un’ampia autonomia operativa nello svolgimento dei suoi compiti.
La COVIP opera a tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare, con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari. A tal fine la COVIP dispone di ampi poteri di normazione secondaria, di regolazione e controllo, anche attraverso accertamenti ispettivi.
In particolare, la COVIP autorizza le forme pensionistiche complementari all’esercizio dell’attività dopo aver verificato il rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalle istruzioni generali fornite dalla stessa Commissione. Le forme autorizzate sono iscritte nell’apposito “albo delle forme pensionistiche complementari” curato e gestito dalla Commissione.
La COVIP definisce inoltre le regole volte a garantire la trasparenza delle forme pensionistiche complementari in modo che siano chiari e comprensibili per l’aderente: il funzionamento del fondo, la politica di investimento delle risorse, l’ammontare della posizione individuale, le spese per la gestione amministrativa e finanziaria, i diritti che possono essere esercitati dagli aderenti (trasferimento, riscatto, anticipazioni e prestazioni).
L’attività di vigilanza della COVIP si esplica attraverso la verifica e l’analisi dei documenti, delle informazioni, dei bilanci e rendiconti annuali che le forme pensionistiche complementari sono tenute a trasmettere alla Commissione, nonché attraverso ispezioni effettuate presso le sedi delle stesse. La COVIP, inoltre, pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza della previdenza complementare e ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia.

Il decreto 20 gennaio2007 riporta le disposizioni di legge in merito a TFR e Pensioni integrative.

http://www.tfr.gov.it/NR/rdonlyres/C25351F1-54C0-4623-B4CC-78F4D7255317/0/DecretoInt30gennaio2007.pdf

6. Perfornace di fondi  e TFR

Tab. 1 TFR E FONDI: CONFRONTO DEI RENDIMENTI NEL PERIODO 1999 – 2005.
Dati ultima relazione annuale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione

 

Rendimenti pluriennali %

Fondi e Tfr

Di nuova
istituzione

Chiusi

Aperti

Tfr

 

 

 

ultimi 7 anni (1999-2005)

29,8

30,4

28,6

22,5

 

 

 

ultimi 6 anni (2000-2005)

12,7

17,2

3,7

18,8

 

 

 

ultimi 5 anni (2001-2005)

8,9

13,1

0,8

14,7

 

 

 

ultimi 4 anni (2002-2005)

11,4

13,7

6,8

11,5

 

 

 

ultimi 3 anni (2003-2005)

19,2

17,8

22,9

8,2

 

 

 

ultimi 2 anni (2004-2005)

13,3

12,2

16,3

5,2

 

 

 

ultimo anno (2005)

8,5

7,4

11,5

2,6

 

 

 

I rendimenti sono calcolati come variazione degli indici di capitalizzazione e rappresentativi della performance media al netto degli oneri (di gestione e fiscali) gravanti sui fondi. Il tasso di rivalutazione del Tfr è al netto dell’imposta sostitutiva introdotta a partire dal 1 gennaio 2001.
Giova notare che i rendimenti dei fondi a 7, 6, 5, 4 anni hanno risentito della crisi finanziaria degli anni 1999 – 2001 dovuta all’esplosione di una bolla speculativa.

Nel seguito sono riportate le performance ad un anno e a tre anni di alcuni Fondi Aperti e Fondi Chiusi al confronto con il rendimento del Tfr (Fonte Il sole 24 - Ore).

Tab. 2  FONDI APERTI

TFR netto

 

2.44

 7.75

Nome

Società

Perf.
1 anno

Perf.
3 anni

Accumulazione bilan.

F.p.a. previdsystem

4.96

20.17

Activitas

F.p.a. pensplan plurifonds

1.62

25.08

Almeglio azionario

Almeglio alleanza

10.47

49.24

Almeglio bilanciato

Almeglio alleanza

10.4

31.69

Almeglio obbligaz.

Almeglio alleanza

-0.46

5.67

Anima orizzonte 15+

Anima orizzonti

4.24

23.59

Anima orizzonte 25+

Anima orizzonti

5.47

32.97

Anima orizzonte 5+

Anima orizzonti

2.93

14.04

Aureo comparto ass.vo

Aureo gestioni

4.89

15.96

Aureo comparto az.

Aureo gestioni

7.72

32.19

Aureo comparto bil.

Aureo gestioni

4.45

19.95

Aureo comparto obbl.

Aureo gestioni

-2.88

-0.84

Azionaria

Zed omnifund

8.46

37.13

Azionaria

Bipitalia multiprev

7.73

34.33

Azionario

Helvetia domani

10.12

39.75

Azionario globale

Cattolica gest. previdenza

4.75

25.21

Azionario internaz.

Gestielle pensione e previdenza

5.01

24.74

TFR netto

 

2.44

7.75

Tab. 3  FONDI CHIUSI


TFR netto

 

2.44

7.75

Nome

Società

Perf.
1 anno

 Perf.
 3 anni

Alifond

Alifond

4.37

-

Bilanciato Prudente

Arco (Bilanciato Prudente)

5.37

0.92

Garanzia

Arco (Bilanciato Prudente)

-

2-

Bilanciato Dinamico

Arco (Bilanciato Prudente)

-

-

Byblos

Byblos

5.82

13.27

Monetario

Cometa

2.85

-

Reddito

Cometa

2.90

14.04

Sicurezza

Cometa

1.00

-

Crescita

Cometa

4.82

-

Concreto

Concreto

2.40

19.99

Sicurezza

Cooperlavoro

1.69

-

Bilanciato

Cooperlavoro

4.22

18.87

Dinamico

Cooperlavoro

8.46

-

Eurofer

Eurofer

2.11

11.05

Famiglia

Famiglia

4.71

17.21

Filcoop

Filcoop

-

-

Foncer

Foncer

2.48

20.39

Moneta

Fonchim

2.90

7.36

Stabilità

Fonchim

6.24

18.82

Crescita

Fonchim

10.32

34.06

Fondapi

Fondapi

-

-

Liquidità

Fondav

2.37

-

Protezione

Fondav

-

-

Equilibrio

Fondav

-

-

Crescita

Fondav

-

-

Conservativo

Fondenergia

2.50

6.43

Bilanciato

Fondenergia

4.65

22.79

Dinamico

Fondenergia

7.06

36.79

Scudo

Fondodentisti

-

-

Progressione

Fondodentisti

-

-

Espansione

Fondodentisti

-

-

Fondoposte

Fondoposte

2.72

-

Fonte

Fonte

2.53

12.02

Fopadiva

Fopadiva

3.65

-

Monetario

Fopen

2.72

7.06

Obbligazionario

Fopen

-

-

Bilanciato Obbligazionario

Fopen

3.51

16.99

Bilanciato

Fopen

7.00

14.44

Prevalentemente Azionario

Fopen

9.55

37.19

Fundum

Fundum

1.56

6.80

Conservativo

Gommaplastica

-

-

Bilanciato

Gommaplastica

3.21

19.14

Dinamico

Gommaplastica

-

-

Laborfonds

Laborfonds

2.70

-

Mediafond

Mediafond

3.42

20.38

Conservativo

Pegaso

-

-

Bilanciato

Pegaso

3.28

18.43

Dinamico

Pegaso

-

-

Prevaer

Prevaer

2.80

13.10

Prevedi

Prevedi

3.13

-

Previambiente

Previambiente

4.02

18.02

bilanciato

Previcooper

3.49

17.44

dinamico

Previcooper

-

-

Sicuro

Previcooper

-

-

Previmoda

Previmoda

4.53

20.36

Linea1 (Obbligazionaria b/t)

Previvolo

1.71

-

Linea2 (Obbligazionaria)

Previvolo

4.49

-

Linea3 (Blianciata)

Previvolo

4.37

-

Linea4 (Azionaria)

Previvolo

9.24

-

Priamo

Priamo

5.68

16.51

Obbligazionario

Quadri e Capi Fiat

1.61

-

Bilanciato Obbligazionario

Quadri e Capi Fiat

2.50

14.36

Bilanciato Azionario

Quadri e Capi Fiat

3.17

-

Prudente

Solidarietà Veneto

1.98

10.14

Reddito

Solidarietà Veneto

5.13

17.84

Dinamico

Solidarietà Veneto

4.96

20.42

Conservativo

Telemaco

1.03

-

Prudente

Telemaco

1.87

16.19

Bilanciato

Telemaco

4.29

-

Crescita

Telemaco

5.86

-

 

TFR netto

 

2.44

   7.75

7. Suggerimenti per una scela meditata

A mio avviso, la scelta del fondo e del comparto di rischio (prudente, obbligazionario, bilanciato, bilanciato azionario, azionario, ecc.) dipende dal numero d’anni che il lavoratore ha davanti; più è alto questo numero e maggiore è il rischio che il dipendente può assumere. Infatti sui lunghi periodi le eventuali oscillazioni del mercato azionario non incidono sul risultato finale come mostra anche la tabella 1: la performance dei fondi al settimo anno è buona nonostante la grave crisi degli anni 2000 - 2002 e nonostante il fatto che le borse non hanno ancora raggiunto i massimi del 2000.

A titolo informativo, nella tabella sono indicate le differenze percentuali delle borse di Milano e New York (marzo 2007) rispetto ai valori massimi del 2000.

Mibtel

Dow Jones

S&P 500

Nasdaq

- 12%

+ 4%

- 8%

-53%

Giova notare che esiste una “leggenda metropolitana ” che sostiene che, sul lungo periodo, l’investimento obbligazionario renda più di quello azionario. Ebbene, un recente studio Usa ha mostrato che analizzando le borse negli ultimi cento anni, prendendo, a caso un qualunque decennio, i rendimenti azionari hanno sempre battuto quelli obbligazionari.

Il lavoratore deve sapere che se si iscrive ad un comparto può sempre trasferire il proprio capitale su un altro comparto del fondo. Pertanto, avvicinandosi all'età pensionabile può trasferire il capitale ad un comparto a minor rischio.

Nel caso in cui il lavoratore decida di investire in un fondo aperto è importante che si faccia calcolare l'entità dei costi complessivi sull'arco dell'intero periodo; un buon fondo deve mostrare uno storia di risultati eccellenti e dimostrare di non mangiarsi gli utili con i propri costi. Chi non avesse capacità o interesse ad effettuare questo tipo di analisi è preferibile che scelga un fondo chiuso, per il quale esercitano un ruolo di controllo organi di amministrazione che sono di emanazione datoriale, sindacale e degli associati. D'altra parte, la tabella 3 mostra che i fondi chiusi hanno realizzato buone performance.

Per avere un’idea del costo delle commissioni, nella tabella che segue sono indicati i costi dei tre prodotti pensionistici, ottenuti come media tra quelli più gettonati. Il dato indica il costo medio annuo in percentuale ed è calcolato ipotizzando un versamento di 2.500 euro l’anno e un rendimento del 4% annuo (Fonte: Il Sole - 24 Ore).

PRODOTTO

ANNI DI PERMANENZA NEL FONDO

 

5

10

30

Fondi aperti

0,73

0,67

0,64

Fondi chiusi

0,42

0,29

0,19

PIP

3,04

2,42

1,87

Un fondo pensioni potrebbe essere articolato nei seguenti comparti:

  • Azionario – Rivolto ai sottoscrittori ai primi anni di attività lavorativa o per chi ha propensione al rischio medio/alta. Nel lungo periodo è l’investimento che offre migliori opportunità di rendimento.
  • Bilanciato azionario/obbligazionario – E’ rivolto ai lavoratori con orizzonte temporale di investimento medio/lungo. Presenta un profilo di rischio medio e un portafoglio equamente ripartito tra mercati azionari e obbligazionari.
  • Bilanciato obbligazionario/monetario con garanzia di restituzione del capitale ed elevate probabilità di realizzazione di rendimenti almeno pari a quelli del Tfr – E’ un comparto adatto ai lavoratori che non sono vicini alla pensione, ma che hanno una propensione al rischio medio/bassa. La gestione è finalizzata a realizzare performance almeno pari a quelle del Tfr in un orizzonte temporale di almeno 5 anni.
  • Monetario – Si rivolge a sottoscrittori prossimi all’età pensionabile, con profilo di rischio basso. Garantisce almeno la restituzione del capitale versato, al netto delle spese. E’ comunque da preferirsi il TFR.

Rispetto alla garanzia associata al mantenimento del Tfr occorre ricordare che anche per questo istituto esiste una sia pur piccola percentuale di rischio; infatti, in caso di future impennate inflazionistiche, anche il rendimento “garantito” dal Tfr può ridursi, in termini reali, a zero. Peraltro occorre ricordare che il TFR lasciato in azienda è garantito dall'apposito fondo di garanzia INPS, che interviene in caso di fallimento o altre procedure concorsuali.

Il governo ha realizzato un opuscolo che sintetizza tutta la problematica su Tfr e fondi pensione.

Eugenio Caruso - 13 febbraio 2007 - Rev. 7 marzo 2007 - Rev. 14 novembre 2007



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