Fondo per il salvataggio delle imprese in crisiIntroduzioneSono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al Fondo Salvataggio e Ristrutturazione delle Imprese in crisi, ai sensi della delibera CIPE n.22 del 24 aprile 2007. E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2007 l'avviso concernente il decreto del ministro dello Sviluppo economico recante "Indirizzi per l’applicazione delle procedure concernenti l’iter istruttorio delle domande per l’accesso agli interventi del fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà". Gli interventi del Fondo possono riguardare sia aiuti per il salvataggio sia aiuti per la ristrutturazione delle imprese in gravi difficoltà. Sia gli aiuti al salvataggio sia gli aiuti alla ristrutturazione devono avere carattere straordinario e possono essere concessi una sola volta. Per ottenere i beneficiPossono accedere al Fondo le imprese di rilevanti dimensioni (art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) che si trovino in difficoltà, nel caso in cui non sia già aperta nei loro confronti la procedura concorsuale. La dimensione minima delle imprese in difficoltà ammissibili alle agevolazioni è rappresentata da un numero di dipendenti, alla data di presentazione della domanda, non inferiore a 200. Nel caso di imprese in difficoltà collocate all’interno di un distretto o di una filiera produttiva, l’accesso al Fondo potrà essere consentito anche a imprese di minore dimensione, che siano direttamente coinvolte nell’attività del distretto e/o della filiera produttiva e abbiano non meno di 50 dipendenti alla data di presentazione della domanda. Possono inoltre accedere al Fondo le imprese in difficoltà con non meno di 50 dipendenti, operanti all’interno delle aree tecnologiche (comma 842, legge 27 dicembre 2006, n. 296). Si considera in difficoltà una impresa che non sia in grado, con le proprie risorse e con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Un’impresa parte di un gruppo non può normalmente beneficiare di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, a meno che non sia dimostrabile che le difficoltà sono specifiche della società in questione, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Come fare la domandaL’impresa che intende accedere agli interventi del Fondo presenta la domanda all’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., inviandone una copia al Ministero dello sviluppo economico per conoscenza. All’atto della presentazione, la domanda deve contenere l’indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie previste e, ove necessario, delle banche prescelte. Le banche prescelte devono, a loro volta, comunicare al Ministero dello sviluppo economico la propria disponibilità a effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l’importo, il tasso d’interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste. Con la medesima domanda le aziende dovranno fornire i bilanci relativi agli ultimi due esercizi che saranno valutati, sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero dello sviluppo economico, da parte dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., attraverso alcuni parametri di riferimento dei valori soglia di autonomia finanziaria quali: Valore aggiunto/Valore della produzione (VA/VP), Costo del lavoro/Valore aggiunto (CL/VA), Margine operativo netto (M.O.N.), Reddito operativo/Fatturato netto (R.O.S.), Reddito netto/Capitale netto (R.O.E), Reddito operativo/Totale attività (R.O.A.). L’impresa dovrà attestare di essere nell’effettiva impossibilità di risanamento. Le proposte istruite positivamente sono trasmesse all’esame del Comitato di valutazione tecnica che esprime il proprio parere per l’inoltro della notifica dell’aiuto di Stato alla Commissione europea. A seguito dell’autorizzazione di questa ultima, il ministero dello Sviluppo economico emana con proprio provvedimento il decreto di concessione della garanzia. Il Ministero dello sviluppo economico effettua il pagamento a valere sulle risorse del Fondo, attivato presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato al Ministero medesimo. 18 settembre 2007 |
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