Sistema tributario internazionale. Va ripensato


La gloria è l'ombra della virtù
Seneca. Lettere morali a Lucilio

Mentre in Europa avanza il progetto di ripensamento radicale del sistema tributario internazionale, sulla scorta delle riflessioni dell’Ocse, in Italia il tema è tornato d’attualità soprattutto grazie alla definizione da parte di Apple e dell’Agenzia delle entrate di un accordo fiscale da 318 milioni di euro, nonché grazie alle indiscrezioni sulla possibilità che a un’analoga conclusione sia avviata la pendenza tra l’Agenzia stessa e Google.
La limitata accessibilità delle fonti primarie è un ostacolo alla copertura dettagliata di queste vicende; tuttavia, ciò non basta a giustificare il trattamento che i giornali ne hanno fatto nelle ultime settimane: imprecisioni, omissioni, dietrologie e un’altalena di cifre: un format a metà strada tra “Ok, il prezzo è giusto” e il telefono senza fili. Cerchiamo, allora, di mettere qualche punto fermo.
Uno. Le imposte sul reddito d’impresa si computano, appunto, sul reddito delle imprese, cioè sui profitti. I frequenti riferimenti giornalistici ai ricavi («118 miliardi di euro di fatturato giornaliero, appena 14.000 lire versate all’erario nell’ultimo triennio») non sono solamente irrilevanti: sono fuorvianti e sensazionalistici, perché mettono in comunicazione grandezze non correlate tra loro.
Due. L’imputazione dei profitti non è una scienza esatta. Per limitare la componente arbitraria nel vaglio dei prezzi di trasferimento, cioè quelli praticati tra diverse emanazioni dello stesso gruppo multinazionale, occorrerebbero riferimenti di mercato che non sempre sono disponibili (si pensi alla valutazione dei marchi). Anche quando tali riferimenti esistano, occorre scongiurare il pericolo che il presidio della legalità fiscale divenga un pretesto per influenzare indebitamente politiche commerciali e modelli industriali.
Tre. Raramente l’imposta contestata corrisponde all’imposta effettivamente dovuta. L’amministrazione finanziaria ha tutto l’interesse a far lievitare l’entità dell’accertamento, perché è improbabile che esso possa aumentare in sede di confronto con il contribuente o di contenzioso. Inoltre, è innegabile che la determinazione iniziale abbia anche la funzione di mettere pressione al contribuente, ponendolo di fronte allo scenario più svantaggioso che la pendenza potrà produrre e, così, inducendolo a cercare una composizione pacifica.
Quattro. Lo stesso vale, a maggior ragione, per i profili penali. Un conto è il rischio che l’impresa debba corrispondere somme anche ingenti per venire a patti con le pretese del fisco; altra cosa sono il rischio di una sentenza di condanna a carico dei suoi dirigenti e quello, sia pure remoto, di una limitazione della loro libertà personale. Fermo restando che, anche in questo caso, la bontà degli addebiti dev’essere provata.
Cinque. La torbida categoria dell’«accordo fiscale» non ha cittadinanza nel nostro ordinamento. Esiste, invece, l’accertamento con adesione, uno strumento invocabile da ogni categoria di contribuente e per le principali imposte dirette e indirette. A differenza di altri istituti con simili finalità deflattive del contenzioso, come l’acquiescenza, che presuppongono la piena accettazione delle ricostruzioni dell’amministrazione finanziaria, l’accertamento con adesione è un mezzo per raggiungere nel contraddittorio tra Agenzia e contribuente la più condivisibile rappresentazione della vicenda tributaria dibattuta.
Sei. Per il fisco, l’accertamento con adesione non è, dunque, un privilegio generosamente concesso ad alcuni contribuenti particolarmente benvoluti, bensì un istituto che permette, da un lato, di acquisire informazioni utili a una più precisa analisi delle vicende controverse e, dall’altro, di assicurarne la rapida e certa definizione, in un paese in cui appena il 40% dei contenziosi tributari si conclude con la vittoria piena dell’ente impositore.
Sette. Per il contribuente, l’utilizzo dell’accertamento con adesione non va, invece, interpretato come un’ammissione di colpevolezza, bensì come una via per limitare le conseguenze negative dell’accertamento non solo partecipando direttamente alla ricostruzione delle fattispecie interessate, ma anche accedendo ai benefici previsti (la riduzione delle sanzioni tributarie e penali).
Otto. Questo bisogno di riduzione dell’incertezza è tanto più sentito nel caso d’imprese attive in diversi mercati nazionali e la cui operatività coinvolge profili immateriali. Tuttavia, proprio a queste problematiche cerca(va) di fornire una risposta l’istituto del ruling internazionale, oggi sotto attacco per la vicenda Luxleaks e per le indagini che ne sono seguite, in particolare per iniziativa del commissario Vestager. Nonostante l’accertameno con adesione abbia indubbi vantaggi tanto rispetto alle valutazioni unilaterali dell’amministrazione finanziaria, quanto rispetto al contenzioso, la possibilità di mettere a punto preventivamente una cornice intepretativa condivisa sarebbe preferibile.
Nove. Le vicende di Apple e Google a cui abbiamo fatto riferimento sono venute alla luce in un contesto normativo sostanzialmente invariato: le variegate proposte di riforma autarchica sono rimaste lettera morta e le innovazioni concertate in sede Ocse sono ancora in corso di trasposizione. Delle due l’una: o l’esigenza di nuovi strumenti legislativi per affrontare la «grande elusione internazionale» è stata consapevolmente esagerata, o il cambiamento del clima attorno alle multinazionali permette ora interpretazioni forzate e fin qui insostenibili della disciplina vigente.
Dieci. La morale della favola è sempre la stessa: quella di un aumento delle pressione fiscale sulle imprese.


Massimiliano Trovatowww.leoniblog.it - 15 febbraio 2016

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