La riforma costituzionale


Pensi forse che ci si debba rattristare perchè l'amico non è più o perchè esiste in qualche altro modo?
Seneca. Lettere morali a Lucilio

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, ha concluso ieri la discussione generale sulla riforma costituzionale davanti ad un un’Aula semivuota con le opposizioni che per protesta sono uscite durante il suo intervento (avevano infatti chiesto un posticipo alla mozione di sfiducia all’esecutivo del 19 aprile).
A margine dell’intervento del Premier, si è riunita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo che ha confermato l’inizio, per oggi martedì 12 aprile, alle ore 15, dell’esame sul disegno di legge: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento deicosti di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” (approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera e approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato).
Di seguito si riportano le più importanti novità della Riforma Costituzionale
1) FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO
Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno composizione e funzioni diverse. La Camera, con 630 deputati, è la sola titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Ha funzione di indirizzo politico e di controllo sull’attività del Governo.
2) I SENATORI PASSANO DA 350 A 100
I senatori, da 315 diventano 100, di cui 95 “nominati” dai Consigli Regionali (e province di Trento e Bolzano), suddivisi tra 74 senatori scelti tra i propri componenti e 21 sindaci-senatori (1 per ciascun consiglio) e 5 nominati dal Capo dello Stato, i quali rimarranno in carica per 7 anni. Senatori a vita restano gli ex presidenti della Repubblica.
I nuovi senatori conservano l’immunità parlamentare e non ricevono alcuna indennità parlamentare, mantengono invece quella che hanno in qualità di sindaco o di consigliere regionale. Resta l’esercizio della funzione senza vincolo di mandato.
3) CAMBIA L'ITER DELLE LEGGI
Devono essere approvate da Camera e Senato le leggi di rango costituzionale, il referendum, la legge elettorale e i trattati con l’Unione europea. Le altre leggi sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati che le trasmette al Senato. Quest’ultimo può disporne l’esame se, entro 10 giorni, lo richiede un terzo dei suoi componenti. Il Senato può anche, a maggioranza assoluta, entro 30 giorni successivi, proporre modifiche al testo. Su queste è la Camera a pronunciarsi in via definitiva. Per bocciarle serve la maggioranza assoluta dei componenti.
4) PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Per l’elezione del PdR saranno necessari i 2/3 dei componenti in seduta congiunta per i primi 3 scrutini, mentre dal 4° al 7° basteranno i 3/5 dei componenti e dal 7° in poi il quorum scenderà ulteriormente a 3/5 dei votanti.
5) NOMINA ED ELEZIONE DEI GIUDICI COSTITUZIONALI
I 5 giudici della Corte Costituzionale nominati dal Parlamento saranno eletti separatamente da Senato e Camera: rispettivamente 2 li eleggerà il nuovo Senato, 3 la Camera. Il quorum per essere eletti è dei 2/3 dei componenti per i primi 2 scrutini, dal 3° basta la maggioranza dei 3/5.
6) TITOLO V
Addio anche alla legislazione concorrente fra Stato e Regioni e si passa a un redistribuzione delle materie di competenza statale e regionale. Si contempla una clausola di “supremazia”con la quale, su proposta del Governo, una legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva qualora lo richieda la tutela dell’interesse nazionale.
7) LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE
Per presentarle non basteranno più le 50mila firme ma ne occorreranno 150mila. Si prevedono, però, termini certi per la pronuncia della Camera. Dovrebbero, dunque, ridursi i casi di cosiddetto insabbiamento.
8) ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE
L’articolo 99 della Costituzione sarà abrogato e, di conseguenza, sarà abolito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Eliminato anche il riferimento, in Costituzione, alle Province.
9) GIUDIZIO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI
La riforma dispone il giudizio preventivo di legittimità della Consulta sulla legge elettorale, prima della promulgazione, a patto che vi sia un ricorso motivato presentato “entro 10 giorni” dall’approvazione della legge da “almeno 1/4 dei componenti della Camera dei deputati o 1/3 dei componenti del Senato della Repubblica”.

Editoriale - 12 aprile 2016


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