L'equity crowdfunding


Un'immagine falsa e inconsistente trova credito, perché nessuno l'ha vista in piena luce.
Seneca, Lettere morali a Lucilio


L’equity crowdfunding consente a start up e PMI innovative di finanziare progetti imprenditoriali attraverso una raccolta di capitali di rischio promossa presso una “folla” (crowd) per il tramite di apposite piattaforme on line. Dal 2013, anno di entrata in vigore della disciplina in Italia, oltre la metà delle offerte pubblicate, secondo i dati resi noti dall'Osservatorio del Politecnico di Milano sul Crowdfunding, hanno raggiunto la somma richiesta, con più di 5,5 milioni di euro di capitale di rischio raccolto. I numeri sono ancora abbastanza bassi, ma il potenziale di crescita dello strumento finanziario è elevato a seguito della riforma a della disciplina varata dalla Consob a febbraio 2016, che ha semplificato le procedure ed ha ampliato la platea degli investitori.
Il crowdfunding è una raccolta fondi (“funding”) di tipo collettivo, realizzata on-line, in cui un elevato numero di soggetti (“crowd” – folla) effettuano contribuzioni in denaro, anche di modesta entità, al fine di favorire lo sviluppo di un progetto o di una iniziativa che ritengono interessante sostenere, talvolta anche prescindendo da un ritorno economico.
L’equity crowdfunding è una tipologia di crowdfunding che prevede un finanziamento sotto forma di capitale di rischio. In tal caso, quindi, tramite l’investimento online si acquista un titolo di partecipazione in una società.
L’equity crowdfunding ha fatto ufficialmente il suo ingresso nel nostro ordinamento con il D.L. n. 179/2012 (art. 30), che aveva riservato tale strumento di finanziamento alle start-up innovative.
Nel corso 2015 la disciplina è stata modificata a opera del Decreto Investment Compact (D.L. n. 3/2015), che ha aperto l’attività di equity crowdfunding alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.
Il regolamento attuativo è stato approvato dalla Consob con Delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, modificato con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2016) al fine di recepire le novità introdotte dall’Investment Compact e di semplificare le procedure.
Come funziona
La raccolta di capitali tramite l'equity crowdfunding avviene per mezzo di portali autorizzati dalla Consob ed iscritti all’apposito registro tenuto dalla stessa Consob.
Il registro si compone di due sezioni:
- una sezione ordinaria, in cui sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob;
- una sezione speciale, in cui sono annotati i gestori di diritto, ovvero le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento, che hanno comunicato alla Consob lo svolgimento della gestione di portali di equity crowdfunding.
L’elenco dei gestori di portali è consultabile sul sito della Consob.
I portali mettono a disposizione del potenziale investitore informazioni relative:
- ai portali stessi;
- ai servizi offerti;
- al tipo di investimento.
I portali, inoltre, devono fornire agli investitori, anche mediante l’utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali, riguardanti almeno:
- il rischio di perdita dell’intero capitale investito;
- il rischio di illiquidità;
- il divieto di distribuzione di utili previsto per le start-up innovative dall’articolo 25 del DL 179/2012;
- il trattamento fiscale di tali investimenti (con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi);
- le deroghe al diritto societario previste per start-up e PMI innovative dall'articolo 26 del DL 179/2012;
- le deroghe al diritto fallimentare previste per le start-up innovative dall'articolo 31 del DL 179/2012;
-i contenuti tipici di un business plan del regolamento o statuto di un OICR.
Condizione necessaria affinché l’offerta vada a buon fine è che almeno il 5% del capitale offerto sia sottoscritto da investitori professionali. Qualora non venga raggiunto il 100% delle adesioni (di cui il 5% da parte di investitori professionali), l’offerta decade e le somme versate per la sottoscrizione degli strumenti finanziari nel conto indisponibile sono restituite agli investitori. Gli investitori retail (non professionali) hanno diritto di recedere, con restituzione delle somme investite e senza nessuna spesa, entro 7 giorni dalla sottoscrizione dell’ordine di acquisto delle quote di capitale, a prescindere dalle motivazioni sottostanti la decisioni.
Alcuni dati
Secondo i dati resi noti dall'Osservatorio sul crowdfunding for equity del Politecnico di Milano (aggiornati al 19 giugno 2016), dal 2013 sono state pubblicate 48 offerte, di cui 19 chiuse raggiungendo la somma richiesta e 15 chiuse senza successo. Le offerte ancora in corso sono 12, di cui 3 hanno superato la soglia minima di successo. In 3 anni sono stati raccolti 5.565.356 euro, con un numero medio di 33,7 finanziatori per ogni campagna. Dai numeri diffusi, emerge inoltre che i portali iscritti al registro della Consob sono 19, di cui 18 sono i gestori autorizzati iscritti alla sezione ordinaria. I numeri sono ancora abbastanza “bassi”, ma il potenziale di crescita dello strumento finanziario è elevato a seguito della riforma della disciplina, che ha semplificato le procedure ed ha ampliato la platea degli investitori.
Novità
In seguito alla modifica, come precedentemente accennato, oltre alle start-up innovative, possono effettuare offerte di capitale di rischio tramite portali on-line anche le PMI innovative e gli OICR e le società di capitali che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative. Altra semplificazione che dovrebbe dare notevole impulso allo strumento è l’affidamento della procedura di appropriatezza MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) in capo alle piattaforme. Prima della riforma, infatti, per gli investimenti di importo 500 euro per persona fisica e 5.000 euro per persona giuridica (investimenti sopra soglia) gli investitori dovevano essere profilati presso un intermediario finanziario (banca o SIM). Il nuovo regolamento Consob invece prevede che i gestori dotati degli adeguati requisiti organizzativi possano effettuare direttamente la verifica di appropriatezza ai fini MiFID delle operazioni effettuate attraverso portali online. Ulteriore modifica di notevole impatto è l’allargamento degli investitori che possono sottoscrivere il 5% delle offerte per la corretta conclusione della campagna, aumentando così la probabilità che le offerte pubblicate si chiudano con successo. La sottoscrizione del 5%, che fino alla riforma era riservata a investitori professionali (banche, imprese di investimento, Oicr, fondi, imprese di grandi dimensioni), è stata allargata a due nuove categorie:
1) gli investitori professionali su richiesta, ossia investitori che devono fare espressa richiesta di essere classificati come investitori professionali. Possono assumere tale qualifica le persone fisiche o giuridiche che, a seguito della valutazione operata dall’intermediario finanziario di cui sono clienti, soddisfano almeno due dei seguenti requisiti:
- l’investitore ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari dell’investitore, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;
- l’investitore lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti;
2) gli investitori a supporto dell’innovazione. Rientrano in tale categoria i soggetti che hanno un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i soci di controllo e gli amministratori dei portali (indicati all’art. 8, comma 1 del Regolamento Consob) e di almeno uno dei seguenti requisiti:
- aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno 3 investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a 15.000 mila euro;
- aver ricoperto, per almeno 12 mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente


27 giugno 2016
Da www.ipsoa.it

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