Costituire una start up innovativa senza notaio.


La sontuosità dei banchetti e delle vesti è indice di una società malata.
Seneca, Lettere morali a Lucilio

E' possibile costituire una start-up innovativa senza l’intervento del notaio. A partire da oggi, 20 luglio 2016, infatti, gli atti costitutivi e gli statuti delle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale, attraverso la piattaforma startup.registroimprese.it. L’atto, previamente registrato fiscalmente e sottoscritto da parte di ciascun contraente o da parte dell’unico sottoscrittore in caso di società uni personale, dovrà essere trasmesso tramite una pratica di comunicazione unica all’Ufficio del registro delle imprese competente per territorio. Il nuovo procedimento è facoltativo e alternativo rispetto all’ordinaria modalità di costituzione con atto pubblico.
Costituire una start-up innovativa senza notaio diventa realtà. Da oggi, 20 luglio 2016, è infatti disponibile la piattaforma startup.registroimprese.it che consentirà alle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata di redigere on line e sottoscrivere con firma digitale l’atto costitutivo e lo statuto.
Entra quindi nella fase operativa la nuova procedura di costituzione prevista dal Decreto Investment Compact (D.L. n. 3/2015, art. 4, comma 10 bis), le cui modalità attuative sono state approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016), come rettificato con decreto ministeriale 7 luglio 2016.
Le specifiche tecniche per compilare il modello standard di atto costitutivo e statuto sono state approvate con decreto direttoriale 1° luglio 2016. In pari data, il Ministero dello Sviluppo Economico ha altresì emanato la circolare n. 3691/C, con cui sono state fornite le disposizioni applicative concernenti la nuova procedura.
Procedimento facoltativo.
Tale nuovo procedimento è facoltativo e alternativo rispetto all’ordinaria modalità di costituzione con l'intervento del notaio.
Pertanto, come sottolineato nella circolare n. 3691/C, le CCIAA potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale, start-up, costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell'art. 2463 del codice civile, con atto pubblico.
Come procedere.
Per costituire una srl innovativa bypassando il notaio, gli atti costitutivi e gli statuti dovranno essere sono redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it.
Nota bene.Come indicato nel D.M. 17 febbraio 2016, l’atto costitutivo e lo statuto dovranno riportare l'impronta digitale di ciascuno dei (o del) sottoscrittori.
Nel caso di società pluripersonale, il procedimento di sottoscrizione dovrà essere completato entro il termine di 10 giorni dalla prima sottoscrizione. Le sottoscrizioni non richiedono alcuna autentica.
Ai fini dell’iscrizione nella sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese, l’atto dovrà essere registrato fiscalmente avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente nella suddetta piattaforma.
In via automatica, la piattaforma trasmetterà il modello sottoscritto, l’atto costitutivo e gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento al competente ufficio delle entrate, che invierà la liquidazione finale dell’imposta e gli estremi di registrazione.
Nota bene. Come indicato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento n. 115137 del 19 luglio 2016, l’imposta di registro, l’imposta di bollo e le relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi dovranno essere versati mediante il modello di pagamento “F24”.
I codici tributo da utilizzare per i versamenti saranno istituiti con successiva risoluzione. Nelle more, fino al 31 luglio 2016 i pagamenti potranno essere effettuati con il modello “F23” utilizzando i relativi codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati. Effettuata la registrazione, la piattaforma inserirà automaticamente gli estremi di registrazione nel file pratica.
Iscrizione in sezione ordinaria
L’atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione, dovranno essere trasmessi, tramite ComUnica, all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione. L’ufficio ricevente protocollerà automaticamente la pratica ed effettuerà le verifiche di sua competenza. In caso di esito positivo, l’ufficio, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, procederà all'iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell'articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. Tale dicitura sarà eliminata dall’ufficio al momento dell'iscrizione nella sezione speciale. Qualora le firme digitali siano autenticate da un notaio, il termine per l’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria è di 5 giorni. In caso di irregolarità formali, l'ufficio sospenderà il procedimento di iscrizione, assegnando, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della pratica di comunicazione unica, a tutti i sottoscrittori un termine non superiore a 15 giorni, per regolarizzare la pratica. In caso di mancata regolarizzazione entro i termini indicati, il Conservatore con propria determinazione motivata rifiuta l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
Iscrizione della start-up innovativa in sezione speciale
L’iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese dovrà essere effettuata dall’ufficio secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 25 del D.L. n. 179/2012. Come specificato nel decreto 1° luglio 2016, la mancata iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, comporterà il rifiuto dell’iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2189 del codice civile. Invece, la cancellazione della start-up innovativa dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti, successivamente alla valida iscrizione alla sezione speciale, non comporterà la cancellazione della società dalla sezione ordinaria.
Iscrizione alla sezione ordinaria e speciale
Nell’ipotesi in cui le firme del o i contraenti siano autenticate dall’ufficio assistenza qualificata alle imprese della CCIAA, l’ufficio del registro delle imprese provvederà immediatamente all’iscrizione in sezione ordinaria e sezione speciale delle start-up innovative, consentendo l’immediata operatività della società stessa.


www.ipsoa.it - 20 luglio 2016

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