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1.1 Le startup innovative
Le strade che si possono percorrere per creare un’impresa sono
molte e molto differenziate. Oggi, per esempio, in tutti i paesi industrializzati,
seguendo l’esperienza che tanto successo ha avuto negli
USA, i governi finanziano le cosiddette startup innovative.
Anche il
governo italiano ha previsto una serie di “vantaggi” per sostenere la
nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore
tecnologico di nuova o recente costituzione, appunto le startup
innovative. Queste imprese godono di benefici nel caso soddisfino
alcuni requisiti e si iscrivano alla sezione speciale del registro delle
imprese.
Possono essere startup innovative sia società nuove, sia
società costituite da meno di 4 anni alla data del 19 dicembre 2012.
L’art. 25, comma 2 della Legge 221 del 17 dicembre 2012 ne offre una
definizione:
“… l’impresa startup innovativa, di seguito startup innovativa,
è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa,
di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente
in Italia le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale
non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema
multilaterale di negoziazione…”.
La normativa prevede una serie di requisiti affinché una società
con questa forma giuridica possa qualificarsi come startup innovativa:
- è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi;
- ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività il totale del valore della
produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato
entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore
a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi
ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre è richiesto che sia rispettato almeno uno dei requisiti descritti
di seguito:
1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per
cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione
della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca
e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di
beni immobili;
2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo,
in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro
complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato
di ricerca o che stia svolgendo un dottorato di ricerca presso
un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea
e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata
presso istituti di ricerca pubblici oppure privati, in Italia
o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
laurea magistrale;
3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa
industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica,
a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi a un programma
per elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali
privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività
d’impresa.
Con questo termine inesatto, ma universalmente adoperato, viene indicata
la protezione accordata dalla legge agli autori di nuove invenzioni o scoperte
industriali.
Gli incentivi di cui può godere una startup innovativa sono:
1. Abbattimento degli oneri per l’avvio d’impresa; la startup
innovativa, a differenza delle altre imprese, sarà esonerata dal
pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti
per l’iscrizione nel Registro delle Imprese nonché dal pagamento
del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.
2. La startup potrà assumere personale con contratti a tempo
determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36
mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno
essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36
mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola
volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare
complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore
potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto
a tempo indeterminato. La startup potrà remunerare i propri
collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi esterni –
come per esempio gli avvocati e i commercialisti – attraverso il
work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a
questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto
alle esigenze tipiche di una startup.
3. La startup godrà di un accesso prioritario alle agevolazioni
per le assunzioni di personale altamente qualificato.
4. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup
provenienti da aziende e privati per gli anni 2013, 2014, 2015
e 2016. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti
in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di
altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio
fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le startup a
vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico.
L’agevolazione si “traduce”, per il contribuente interessato, in una
detrazione d’imposta o in una deduzione dal reddito a seconda
del soggetto, se, rispettivamente, persona giuridica o persona
fisica.Pagare attraverso azioni o quote della startup o altri strumenti finanziari
partecipativi.
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5. Introduzione del crowdfunding, la cui regolamentazione di
dettaglio è predisposta dalla Consob.
6. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo
Centrale di Garanzia. Gli incubatori certificati possono beneficiare
dello stesso trattamento speciale riservato alle startup.
Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI) è
un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso
la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre
l’80% del credito erogato dalla banca alla startup o all’incubatore,
fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa
sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con
un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario (il Mediocredito
Centrale non opera alcuna due diligence ulteriore rispetto a
quella già effettuata dalla banca). L’imprenditore deve essere in
grado di realizzare un ottimo business plan bancabile al fine di
facilitare il compito della banca erogatrice.
7. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle
startup da parte dell’Agenzia ICE. Il sostegno include l’assistenza
in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica
e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali
fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire
l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per
le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.
La normativa introduce anche una definizione di incubatore certificato
di startup innovative, rimandando a un decreto attuativo per
la definizione dei requisiti minimi.
Tali valori sono stati fissati con il decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 21 febbraio 2013, recante “Requisiti relativi agli
incubatori di startup innovative”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 18 aprile 2013.
8 Il crowdfunding (dall'inglese crowd, folla, e funding, finanziamento) o
finanziamento collettivo in italiano, è un processo collaborativo di un gruppo
di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di
persone e organizzazioni. È una pratica di microfinanziamento dal basso che
mobilita persone e risorse.
Per questa tipologia d’impresa è possibile consultare la Guida
“L’incubatore certificato”.
La legge 33/2015, di conversione del DL 3/2015 (decreto Investment
Compact), interviene sulla disciplina delle startup innovative,
contenuta nella sezione IX del DL 179/2012. Si rimane startup
innovativa fino a 60 mesi dalla data di costituzione (anziché 48 mesi).
È questa una delle novità apportate dal decreto Investment Compact
alla disciplina delle startup innovative. Da tale modifica discende
anche l’estensione fino al quinto anno (prima era il quarto) dopo
l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dell’esonero
dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e
dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di
Commercio. Tra i requisiti modificati c’è anche quello relativo alla
sede: l’ambito di applicazione della normativa non si limita alle società
residenti in Italia, ma si estende anche alle società residenti in
uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo (SEE), a condizione che abbiano una sede produttiva o una
filiale in Italia.
In una circolare del 30 giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo
Economico esplica le novità contenute nella nuova modulistica del
registro delle imprese adottate con decreto del 22 giugno 2015, con
riferimento alle “Startup d’impresa” e alle “PMI innovative”. La circolare
inserisce un nuovo interessante riquadro: “Startup: passaggio
alla sezione speciale come PMI innovativa”, quando la startup perde
i richiesti requisiti e mantiene, tuttavia, le specifiche per accedere alla
sezione speciale delle PMI innovative. La nuova opzione è utile per
gestire il passaggio, senza interruzione, da “impresa Startup” a “PMI
innovativa”, attivando la cancellazione dalla sezione speciale Startup
e l’iscrizione nella sezione speciale PMI innovativa.
Giova sottolineare che al di là della legge 221/2012 il sostegno
alle startup innovative sarà un meccanismo che non si fermerà più,
considerati i risultati ottenuti.
Le PMI che innovano e si lanciano in settori dal contenuto tecnologico
avanzato sono in forte crescita. I numeri di un report di
Unioncamere – Infocamere rivelano che a fine marzo 2015, il numero
di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro
delle Imprese è pari a 3.711, in aumento di 532 unità rispetto alla fine
di dicembre (+16,7%). Le startup rappresentano lo 0,25% del quasi
milione e mezzo di società di capitale italiane. Un piccolo drappello
che costituisce la punta di diamante del tessuto produttivo della
piccola impresa. Nelle 1.152 startup con dipendenti lavorano 3.025
persone, in media 2,63 dipendenti per ogni impresa, ma almeno la
metà delle startup non supera il singolo dipendente. Il capitale sociale
medio è di circa 52.000 euro a impresa, in crescita del 7,5% rispetto
al quarto trimestre 2014. Dal punto di vista settoriale, il 73% fornisce
servizi alle imprese (soprattutto produzione software e consulenza
informatica, 30,2%; attività di ricerca e sviluppo, 16,3%; servizi d’informazione,
8,1%), il 18,2% opera nei settori dell’industria in senso
stretto (fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici,
3,7%; macchinari, 3,4%; apparecchiature elettriche, 2,3%), il 4,1% nel
commercio. Forte la presenza di giovani. Le startup a prevalenza giovanile
sono 879, il 23,7% del totale. Le donne ci sono (le startup a
forte impronta femminile sono 477, il 12,9% del totale); le aziende a
prevalenza straniera sono 88, il 2,4% del totale. Tra le regioni a guidare
è la Lombardia, ospitando il numero maggiore di startup: 808,
pari al 21,8% del totale. Seguono l’Emilia-Romagna con 451 (12,2%),
il Lazio 347 (9,4%), il Veneto 274 (7,4%) e il Piemonte 266 (7,2%).
Milano è la provincia che vanta la presenza più alta: 533 (14,4% del
totale); seguono Roma con 302 (8,1%), Torino 201 (5,4%), Bologna
121 (3,3%) e Napoli 109 (2,9%).
Eugenio Caruso - 13 febbraio 2019