Impresa: come evitare il declino. Le startup innovative.

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1.1 Le startup innovative

Le strade che si possono percorrere per creare un’impresa sono molte e molto differenziate. Oggi, per esempio, in tutti i paesi industrializzati, seguendo l’esperienza che tanto successo ha avuto negli USA, i governi finanziano le cosiddette startup innovative.
Anche il governo italiano ha previsto una serie di “vantaggi” per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione, appunto le startup innovative. Queste imprese godono di benefici nel caso soddisfino alcuni requisiti e si iscrivano alla sezione speciale del registro delle imprese.
Possono essere startup innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni alla data del 19 dicembre 2012. L’art. 25, comma 2 della Legge 221 del 17 dicembre 2012 ne offre una definizione:
“… l’impresa startup innovativa, di seguito startup innovativa, è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione…”.
La normativa prevede una serie di requisiti affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come startup innovativa:
- è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi;
- ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre è richiesto che sia rispettato almeno uno dei requisiti descritti di seguito:
1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili;
2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici oppure privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Con questo termine inesatto, ma universalmente adoperato, viene indicata la protezione accordata dalla legge agli autori di nuove invenzioni o scoperte industriali.

Gli incentivi di cui può godere una startup innovativa sono:
1. Abbattimento degli oneri per l’avvio d’impresa; la startup innovativa, a differenza delle altre imprese, sarà esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.
2. La startup potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La startup potrà remunerare i propri collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi esterni – come per esempio gli avvocati e i commercialisti – attraverso il work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup.
3. La startup godrà di un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato.
4. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup provenienti da aziende e privati per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico. L’agevolazione si “traduce”, per il contribuente interessato, in una detrazione d’imposta o in una deduzione dal reddito a seconda del soggetto, se, rispettivamente, persona giuridica o persona fisica.Pagare attraverso azioni o quote della startup o altri strumenti finanziari partecipativi.
- 5. Introduzione del crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio è predisposta dalla Consob.
6. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo Centrale di Garanzia. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso trattamento speciale riservato alle startup. Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI) è un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre l’80% del credito erogato dalla banca alla startup o all’incubatore, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario (il Mediocredito Centrale non opera alcuna due diligence ulteriore rispetto a quella già effettuata dalla banca). L’imprenditore deve essere in grado di realizzare un ottimo business plan bancabile al fine di facilitare il compito della banca erogatrice.
7. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell’Agenzia ICE. Il sostegno include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. La normativa introduce anche una definizione di incubatore certificato di startup innovative, rimandando a un decreto attuativo per la definizione dei requisiti minimi. Tali valori sono stati fissati con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013, recante “Requisiti relativi agli incubatori di startup innovative”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013.
8 Il crowdfunding (dall'inglese crowd, folla, e funding, finanziamento) o finanziamento collettivo in italiano, è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. Per questa tipologia d’impresa è possibile consultare la Guida “L’incubatore certificato”.

La legge 33/2015, di conversione del DL 3/2015 (decreto Investment Compact), interviene sulla disciplina delle startup innovative, contenuta nella sezione IX del DL 179/2012. Si rimane startup innovativa fino a 60 mesi dalla data di costituzione (anziché 48 mesi). È questa una delle novità apportate dal decreto Investment Compact alla disciplina delle startup innovative. Da tale modifica discende anche l’estensione fino al quinto anno (prima era il quarto) dopo l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dell’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio. Tra i requisiti modificati c’è anche quello relativo alla sede: l’ambito di applicazione della normativa non si limita alle società residenti in Italia, ma si estende anche alle società residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE), a condizione che abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.
In una circolare del 30 giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico esplica le novità contenute nella nuova modulistica del registro delle imprese adottate con decreto del 22 giugno 2015, con riferimento alle “Startup d’impresa” e alle “PMI innovative”. La circolare inserisce un nuovo interessante riquadro: “Startup: passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa”, quando la startup perde i richiesti requisiti e mantiene, tuttavia, le specifiche per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative. La nuova opzione è utile per gestire il passaggio, senza interruzione, da “impresa Startup” a “PMI innovativa”, attivando la cancellazione dalla sezione speciale Startup e l’iscrizione nella sezione speciale PMI innovativa.
Giova sottolineare che al di là della legge 221/2012 il sostegno alle startup innovative sarà un meccanismo che non si fermerà più, considerati i risultati ottenuti.
Le PMI che innovano e si lanciano in settori dal contenuto tecnologico avanzato sono in forte crescita. I numeri di un report di Unioncamere – Infocamere rivelano che a fine marzo 2015, il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è pari a 3.711, in aumento di 532 unità rispetto alla fine di dicembre (+16,7%). Le startup rappresentano lo 0,25% del quasi milione e mezzo di società di capitale italiane. Un piccolo drappello che costituisce la punta di diamante del tessuto produttivo della piccola impresa. Nelle 1.152 startup con dipendenti lavorano 3.025 persone, in media 2,63 dipendenti per ogni impresa, ma almeno la metà delle startup non supera il singolo dipendente. Il capitale sociale medio è di circa 52.000 euro a impresa, in crescita del 7,5% rispetto al quarto trimestre 2014. Dal punto di vista settoriale, il 73% fornisce servizi alle imprese (soprattutto produzione software e consulenza informatica, 30,2%; attività di ricerca e sviluppo, 16,3%; servizi d’informazione, 8,1%), il 18,2% opera nei settori dell’industria in senso stretto (fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici, 3,7%; macchinari, 3,4%; apparecchiature elettriche, 2,3%), il 4,1% nel commercio. Forte la presenza di giovani. Le startup a prevalenza giovanile sono 879, il 23,7% del totale. Le donne ci sono (le startup a forte impronta femminile sono 477, il 12,9% del totale); le aziende a prevalenza straniera sono 88, il 2,4% del totale. Tra le regioni a guidare è la Lombardia, ospitando il numero maggiore di startup: 808, pari al 21,8% del totale. Seguono l’Emilia-Romagna con 451 (12,2%), il Lazio 347 (9,4%), il Veneto 274 (7,4%) e il Piemonte 266 (7,2%). Milano è la provincia che vanta la presenza più alta: 533 (14,4% del totale); seguono Roma con 302 (8,1%), Torino 201 (5,4%), Bologna 121 (3,3%) e Napoli 109 (2,9%).

Eugenio Caruso - 13 febbraio 2019

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