Summum ius, summa iniuria.
Cicerone - Dei doveri
La Tobin tax, dal nome del premio Nobel per l'economia James Tobin, che la propose nel 1972, è una tassa che prevede di colpire le transazioni sui mercati valutari per stabilizzarli e per procurare entrate da destinare alla comunità internazionale.
L'aliquota proposta da Tobin era da porsi tra lo 0,05% e l'1%. I suoi sostenitori affermano che ad un tasso dello 0,1% la tassa Tobin garantirebbe ogni anno all'incirca 166 miliardi di dollari. I suoi detrattori sostengono che la cifra realmente incassata sarebbe molto minore visto che il grosso delle transazioni finanziarie sono fatte per lucrare sulle micro variazioni dei prezzi e sarebbero insostenibili con la tassa. Si cita l'esempio del tentativo svedese effettuato nel 1984 di applicazione di una tassa simile che portò ad incassi inferiori del 75% di quanto preventivato a causa della diminuzione del numero di transazioni. La Svezia cancellò la tassa nel 1992.
Nel 1972, poco dopo lo scandalo Watergate, e poco dopo che Nixon aveva ritirato gli Stati Uniti dal sistema di Bretton Woods, Tobin suggerì un nuovo sistema per la stabilità valutaria internazionale, e propose che tale sistema includesse una tassa internazionale sulle transazioni in valuta straniera. Tobin ricevette in seguito il Premio Nobel per l'economia nel 1981, e il suo nome è legato per sempre a questa proposta, che rimase dormiente per più di 20 anni. Nel 1997 Ignacio Ramonet, redattore di Le Monde diplomatique, rinnovò il dibattito attorno alla Tobin tax con l'editoriale "Disarmare i mercati". Ramonet propose di creare un'associazione per l'introduzione di questa tassa, che venne chiamata ATTAC (Associazione per la Tassazione delle Transazioni finanziarie per l'Aiuto dei Cittadini).
Poiché una nazione che agisse da sola troverebbe molto difficile applicare questa tassa, si sostenne che sarebbe stato meglio gestirla, mediante un'istituzione internazionale, come una tassa globale da applicare a tutti i mercati finanziari (regolamentati e non) nei quali queste transazioni hanno luogo. Una tassazione globale eviterebbe una fuga degli investitori e degli speculatori verso i mercati a tassazione più favorevole, e fenomeni di arbitraggio per trarre beneficio dai differenti regimi fiscali dei vari Paesi.
L' idea della Tobin tax è stata oggetto di molte discussioni in Europa nell'estate del 2001. Il 15 giugno 2004, la Commissione Finanze e Bilancio del Parlamento Federale Belga approvò l'implementazione della Spahn tax (versione della Tobin tax proposta da Paul Bernd Spahn). In base a questa decisione il Belgio introdurrà la Tobin tax se tutte le nazioni dell'eurozona introdurranno una legge simile.
In Italia, l'associazione ATTAC raccolse 180.000 firme a favore di una legge di iniziativa popolare per l'introduzione di un'imposta sulle transazioni valutarie. La proposta venne depositata in Parlamento nel luglio 2002. La Tobin Tax è entrata in vigore il 1 marzo 2013 in modo più limitato rispetto alle indicazioni della UE. La Tobin Tax si applica sugli investimenti di alto livello in titoli azionari, e interesserà una percentuale minima di consumatori. Tuttavia, si aggiungerà all'imposta di bollo su conti deposito, buoni postali e portafogli obbligazionari, salita dal primo gennaio del 50% (dallo 0,1 allo 0,15%).
In un'intervista rilasciata nel luglio 2001 James Tobin prese le distanze dal movimento antiglobalizzazione. «Ci sono agenzie, gruppi, che in Europa hanno usato la Tobin Tax come un tema di più ampie campagne, per ragioni che vanno ben oltre la mia proposta. È stata fatta diventare una sorta di pietra miliare di un programma antiglobalizzazione». Questa presa di posizione di Tobin venne citata dall'allora ministro degli Esteri italiano Renato Ruggiero nel corso di un dibattito parlamentare alla vigilia del vertice G8 di Genova, il 12 luglio 2001. Successivamente Tobin ribadì le sue distanze dal movimento antiglobalizzazione anche in un'intervista rilasciata a Der Spiegel nel settembre 2001. Comunque Tobin continuò a sostenere la validità della sua proposta.
«Non ho assolutamente niente in comune con questi ribelli antiglobalizzazione. Naturalmente sono compiaciuto; ma il plauso più forte sta arrivando dalla parte sbagliata. Guardi, io sono un economista, e come molti economisti, io sostengo il libero scambio. Inoltre, io sono a favore del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Questi hanno preso in ostaggio il mio nome ... La tassa sulle transazioni in valuta estera venne concepita per ammortizzare le fluttuazioni dei tassi di cambio. L'idea è molto semplice: ad ogni scambio di valuta in un'altra, una piccola tassa verrebbe applicata - diciamo lo 0,5% del volume della transazione. Questo dissuade gli speculatori poiché tanti investitori investono i loro soldi su una base a brevissimo termine. Se questi soldi vengono improvvisamente ritirati, le nazioni devono aumentare drasticamente i tassi di interesse per far sì che le loro valute restino attraenti. Ma alti tassi d'interesse sono spesso disastrosi per una economia nazionale, come hanno dimostrato le crisi degli anni novanta in Messico, sud-est asiatico e Russia. La mia tassa restituirebbe qualche margine di manovra alle banche emittenti delle piccole nazioni e sarebbe una misura di opposizione ai dettami dei mercati finanziari».
Le opinioni sono divise tra chi ritiene che la Tobin tax migliorerà l'economia delle nazioni che sono danneggiate dalla speculazione finanziaria e i difensori degli obiettivi della globalizzazione, che credono che essa vincolerà la globalizzazione in modi che sono in conflitto con le politiche di istituzioni economiche come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e la Banca Mondiale, e che quindi deve essere rigettata. Altri sostengono che la tassa promuoverà la globalizzazione ma ne limiterà gli effetti negativi.
Un sostegno inatteso alla Tobin tax è arrivato da George Soros, il quale ha dichiarato che, mentre la tassa va contro i suoi interessi personali, crede che la sua introduzione avrà effetti positivi sull'economia mondiale.
Come detto la Tobin tax è operativa in Italia dal 1 marzo 2013 e la la sua legge costitutiva afferma.
“”” Comma 491. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora iltrasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.
Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota. dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché' le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.
Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da socieà' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.
492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o piu' strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge.
L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari, che avviene al momento del regolamento, è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491.
Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.
493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
494. L'imposta di cui al comma 491 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 492 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano piu' soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione”””
7 marzo 2013
Eugenio Caruso