Il lavoro è meno noioso del divertimento.
C. Baudelaire
Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Inoltre, lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013. Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone
il singolo condominio, la detrazione del 65% è invece prorogata al 30 giugno 2014. Dalle proroghe sono stati esclusi i seguenti interventi:
- sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e
impianti geotermici a bassa entalpia
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria.
Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. La presente guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione (dall’Irpef e dall’Ires) e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire. Tra le principali disposizioni introdotte negli ultimi anni, ricordiamo:
-
l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta
- la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione (dal 2011
è infatti obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo)
-
l’esonero della presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica
per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale
-
l’obbligo per banche e Poste di operare una ritenuta d’acconto (del 4%) sui bonifici
-
l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella
fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
1. L’AGEVOLAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
IN COSA CONSISTE
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,
pavimenti)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Le detrazioni, da ripartire in rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti
misure:
- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
- 65% delle spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari dal 6 giugno 2013 al
31 dicembre 2013 (30 giugno 2014, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici
condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio).
Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
ATTENZIONE
Per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, la detrazione del 55% può essere usufruita solo se le spese relative sono state effettuate entro il 30 giugno 2013. Per tali interventi, infatti, la detrazione non è stata prorogata.
DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro
Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) 60.000 euro
Installazione di pannelli solari 60.000 euro
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su
unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque
categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa
o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici (Imu), se dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. L’esclusione
degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino
specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari);
2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo
solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai
lavori di ampliamento.
In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera). Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento.
CHI PUÒ USUFRUIRNE
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari
di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti; - ¦ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l’immobile in comodato.
Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano
solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in
riferimento a immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione
immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto
dell’attività d’impresa, e non beni strumentali.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini
entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia,
se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i
familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
ATTENZIONE
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.
Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione
dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi,
la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto
dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di
leasing addebitati all’utilizzatore.
ATTENZIONE
In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento. Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso. Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. Infine, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
La detrazione d’imposta del 55% (65%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% - 50% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.
Inoltre, dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti
dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Pertanto, il contribuente deve
scegliere se beneficiare della detrazione o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali.
Aliquota Iva applicabile
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi
di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in
base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. In particolare:
- per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell’Iva ridotta al 10%
- per le cessioni di beni l’aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta
in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, se l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica a
tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione (considerato al netto del valore
dei beni stessi). I beni di valore significativo sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999 (tra questi, gli infissi e le caldaie).
2. GLI INTERVENTI INTERESSATI ALL’AGEVOLAZIONE
Con il decreto attuativo del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008, sono stati ben individuati gli interventi per i quali trova applicazione l’agevolazione fiscale. Si tratta delle seguenti tipologie di interventi.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.
Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento
di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A.
Per riqualificazione energetica di un edificio (o retrofit energetico dell'edificio) si intendono, in generale, tutte le operazioni, tecnologiche e gestionali, atte al conferimento di una nuova (prima inesistente) o superiore (prima inadeguata) qualità prestazionale alle costruzioni esistenti dal punto di vista dell’efficienza energetica, volte cioè alla razionalizzazione dei flussi energetici che intercorrono tra sistema edificio (involucro e impianti) ed ambiente esterno. In generale, gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente sono finalizzati a:
- migliorare il comfort degli ambienti interni;
- contenere i consumi di energia;
- ridurre le emissioni di inquinanti e il relativo impatto sull’ambiente;
- utilizzare in modo razionale le risorse, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili in sostituzione dei combustibili fossili;
- ottimizzare la gestione dei servizi energetici.
I parametri cui far riferimento per le agevolazioni fiscali sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
Per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o impianti occorre realizzare
per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la categoria degli “interventi
di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato da conseguire in termini di riduzione
del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005).
Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l’edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato
e del rapporto di forma che lo stesso presenta.
ATTENZIONE
L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazionec non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.
ATTENZIONE
L’indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati. Ad esempio, il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000 euro, può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale è previsto un limite di detrazione d’imposta di 30.000 euro (senza richiedere la misurazione
del rendimento energetico conseguito), e/o attraverso la sostituizione di infissi, intervento con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro. In questo caso, se mediante la sostituzione dell’impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori richiesti, realizzando quindi “la qualificazione
energetica dell’edificio”, si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000 euro. Resta fermo che non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi (ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante) nell’intervento più generale. Potranno invece essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione
invernale, quali l’installazione dei pannelli solari: in questo caso la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell’edificio.
INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti
di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali
non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).
Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione
di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi,
in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica
o qualificazione energetica.
ATTENZIONE
La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poichè il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione (vedi capitolo 4) deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.
INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
I fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture riguardanti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda. Ai fini dell’asseverazione (vedi capitolo 4) dell’intervento concernente l’installazione dei pannelli solari è richiesto:
a) un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due
anni per gli accessori e i componenti tecnici);
b) che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da
un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera.
ATTENZIONE
Anche l’installazione dei pannelli solari deve essere realizzata su edifici esistenti. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare
l'attestato di certificazione energetica (o qualificazione energetica).
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’Enea, sono assimilabili ai pannelli solari i
sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Pertanto, le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione. Se, invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica. In questi casi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011), la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione,
integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2013, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2013, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, pertanto, l’installazione di sistemi di climatizzazione
invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
ATTENZIONE
Dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 99 del 23 luglio 2009) non è più richiesta la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile
alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della
quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle
quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E).
ATTENZIONE
Nell’ambito sia della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sono comprese nell’agevolazione anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell’impianto centralizzato
per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.
Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche e di rendimento che devono possedere le caldaie a condensazione e il sistema di distribuzione si rinvia al capitolo 4 che illustra le
specifiche tecniche e le prescrizioni relativamente all’asseverazione degli interventi di climatizzazione invernale.
3. TIPOLOGIA DI SPESA E RELATIVA DETRAZIONE
SPESE DETRAIBILI
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono
sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio
energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie
per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica
richiesta.
In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture
opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche
termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni
e sostituzioni;
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di
acqua calda attraverso:
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parzialeo totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono spese detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.
CALCOLO, LIMITI E RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE
L’agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico consiste (come specificato
nel capitolo 1) in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, in misura pari al 55 o 65% delle spese sostenute. Il limite massimo di risparmio ottenibile mediante la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, stabilito in relazione ai singoli interventi agevolabili) va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento. Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto.
Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, tranne le ipotesi in cui l’intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio. In quest’ultimo caso, l’ammontare massimo deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. Se sono stati realizzati più interventi agevolabili, che siano anche cumulabili (vedi capitolo 2), il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Così, per esempio, se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo
massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.
Naturalmente, qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, per esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio o nell’ambito degli interventi sulle strutture opache verticali - il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all’Enea a quale beneficio intende fare riferimento.
ATTENZIONE
Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Inoltre, è utile ricordare che per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo
d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati. Riguardo alla ripartizione della detrazione, per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere la somma spettante in dieci rate annuali di pari importo.
4. ADEMPIMENTI NECESSARI PER OTTENERE LA DETRAZIONE
LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire i seguenti documenti:
- l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione
può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori (vedi più avanti);
ATTENZIONE
In base a quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori. Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.
- l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi
all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente
all’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni
e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. In assenza delle ci dei lavori può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di
quello di “certificazione energetica”. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo
schema riportato nell’allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato.
Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere
calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall’allegato B (o allegato
G) dei decreti attuativi;
ATTENZIONE
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica). Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale.
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato
nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La
scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente
finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e
dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio
di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese
professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa
devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito
delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
Rettifica della scheda informativa
Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l’invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa. Si possono correggere, per esempio, errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, i dati identificativi dell’immobile oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva. In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Non è necessario rettificare la scheda informativa quando è stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura, o non è stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto. Poiché la detrazione compete solo per le spese effettivamente sostenute, in caso di sconti o abbuoni riconosciuti successivamente all’invio della scheda informativa, il contribuente ha l’obbligo di assoggettare a tassazione separata le somme ricevute a tale titolo e per le quali in anni precedenti ha fruito della detrazione. Pertanto, eventuali rimborsi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono stati ricevuti.
ATTENZIONE
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest’ultimo adempimento
sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Come previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
I DOCUMENTI DA TRASMETTERE
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto);
- la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea,
coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica. Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente:
ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
Va indicato il riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.
ATTENZIONE
Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.
LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, occorre inviare all’Agenzia
delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare è stato approvato con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia del 6 maggio 2009). La comunicazione deve essere presentata in via telematica (anche mediante intermediari abilitati) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Essa serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Il modello non va presentato:
- se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta
- se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
ATTENZIONE.
La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, tuttavia, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).
COME FARE I PAGAMENTI
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno
di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:
- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese
sostenute mediante bonifico bancario o postale;
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento
mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il
bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
ATTENZIONE
L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.
RITENUTA SUI BONIFICI
Dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della
detrazione del 55%, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta
sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, la
ritenuta è pari al 4% (era al 10% fino al 5 luglio 2011).
La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico diminuito dell’Iva.
La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico
(assegno, vaglia, carta di credito).
Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sull’applicazione
della ritenuta.
ADEMPIMENTI PER GLI INTERVENTI IN LEASING
Riguardo alle modalità di fruizione dell’agevolazione per il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing,
con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è
obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale;
- gli adempimenti documentali (comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che
proseguono in più periodi d’imposta, invio della scheda informativa all’Enea) devono essere assolti dal contribuente che usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione.
I DOCUMENTI DA CONSERVARE
Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione
finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In
particolare, va conservato:
1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea;
3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
4. per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o
postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere
conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della
tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la
dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
ATTENZIONE
L’Amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere l’esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare lacorretta applicazione della detrazione d’imposta.
Impresa Oggi
29 luglio 2013
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