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I principi generali del bilancio. Bilancio d'impresa N. 1



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3. Il conto economico

È il documento che mostra il risultato economico conseguito dall'azienda nell'esercizio; in esso sono riassunti i ricavi e i costi relativi ad un dato periodo di tempo (di solito l'esercizio ha la durata di un anno solare). L'esercizio risulta in utile se i ricavi superano i costi, in perdita se i costi superano i ricavi, in pareggio se costi e ricavi si equivalgono.
Il conto economico deve mettere in evidenza tutte le operazioni gestionali che hanno contribuito al risultato economico dell'esercizio; le operazioni vengono classificate in quattro gruppi (Ferrara, 2004):

  • Operazioni di gestione corrente che producono costi e ricavi legati al ciclo acquisti - produzione - vendita.
  • Operazioni estranee al ciclo acquisti - produzione - vendita, ma rientranti nella gestione operativa in quanto legate alla cessione di risorse legate alla gestione operativa. Ad esempio la vendita di un cespite utilizzato nel ciclo produttivo venduto ad un prezzo superiore (plusvalenza) o inferiore (minusvalenza) al suo valore contabile.
  • Operazioni finanziarie, che producono oneri o proventi legati alle transazioni finanziarie; ad esempio plusvalenze o minusvalenze legate ai cambi.
  • Operazioni extra operative che producono ricavi o costi imputabili ad esercizi precedenti, oppure derivanti da modifiche dei princìpi contabili, oppure correlati alla "gestione accessoria", come la vendita ad un prezzo superiore o inferiore al valore netto contabile di immobili civili, partecipazioni, titoli.

Dal punto di vista della rappresentazione formale il conto economico prevede che dai ricavi siano progressivamente sottratti i costi fino a determinare il risultato dell'esercizio. Il risultato economico è il punto di raccordo tra conto economico e stato patrimoniale, esso trova, infatti, collocazione nel patrimonio netto come variazione contabile dei diritti dei soci nei confronti della società.
E’ noto che le operazioni di gestione di un'impresa possono essere scomposte in una serie di attività che costituiscono la catena del valore; a ciascuna attività va attribuito un costo che deve figurare nel conto economico.
In un precedente volume (Caruso, 2003 bis), è stata ricordata e descritta la seguente importante affermazione di Porter:

«Non si può capire il vantaggio competitivo di un'azienda se la si considera come un tutto unico.
Tale vantaggio deriva, infatti, dalle varie attività che un'impresa svolge nel progettare, produrre, promuovere, vendere e assistere i suoi prodotti. ... La catena del valore disaggrega un'azienda nelle sue attività strategicamente rilevanti allo scopo di comprendere l'andamento dei costi e le fonti esistenti o potenziali di differenziazione.
Un'azienda acquisisce un vantaggio competitivo quando svolge queste attività più efficacemente dei suoi concorrenti» (Porter, 1987).                                                                                                            

Tutte le operazioni gestionali possono essere analizzate alla luce della catena del valore suggerita da Porter; seguendo il ciclo complessivo delle attività della catena del valore è possibile evidenziare la formazione del risultato economico come sequenza di operazioni, nella maggior parte, legate da nessi sequenziali. Nei sistemi di gestione avanzata, che adottano, ad esempio, la tecnica 6 sigma, l'operatività dell'azienda è scomposta in un gran numero di processi che vengono, costantemente, monitorati e migliorati sotto gli aspetti operativo, tecnologico ed economico.

4 I princìpi contabili

Per redigere un corretto bilancio, come già visto, occorre rifarsi anche ai princìpi contabili nazionali e internazionali; a volte tali princìpi riprendono le indicazioni del legislatore in chiave più tecnica ed esaustiva. Nel seguito sono indicati i più significativi.

1) Principio dualistico. Come visto, la formula che sottende lo stato patrimoniale mostra che il capitale netto della società è pari alla differenza tra le attività e le passività; questo è definito principio dualistico e sancisce l'uguaglianza tra le attività e le passività + i mezzi propri, ovvero tra le fonti e gli impieghi (11). Questa uguaglianza, sempre soddisfatta, non dice nulla sulla posizione finanziaria della società, ma impone che i "creditori" dell'impresa (soci, banche, fornitori, ecc.) siano "garantiti" dall'esistenza di attività (cassa, fabbricati, macchinari, scorte) di pari valore dei crediti.

2) Principio di omogeneità. Nella redazione dei bilanci non possono essere confrontati i costi del personale, il numero di computer dell'azienda, il valore affettivo di un impianto, le ore di sciopero effettuate dai dipendenti. In sintesi è necessario poter confrontare quantità che si riferiscono a risorse di diversa natura attraverso un'unica unità di misura a valore nominale costante.

3) Principio dell'identità giuridica (entity concept). Il bilancio si riferisce all'azienda non alle persone che la possiedono, non ai dipendenti, non a soggetti che a vario titolo hanno rapporti con essa. Ad esempio, se i soci o i dipendenti di un'azienda non registrano il costo di risorse aziendali consumate a titolo personale non applicano il principio dell'identità giuridica  e, di conseguenza, i rendiconti relativi a quell'esercizio saranno imprecisi. Altro esempio: le transazioni tra azionisti, con le relative fluttuazioni dei valori dei titoli, non hanno alcun effetto sul bilancio dell'azienda, non incidendo sul capitale versato o sulle riserve e quindi sui mezzi propri.

4) Principio della prospettiva di funzionamento (going concern concept). L'atteggiamento che deve sottendere la stesura dei bilanci non è tanto quello di evidenziare i beni patrimoniali quanto lo svolgersi e lo svilupparsi dei processi. È il concetto già introdotto nel codice civile con il principio della continuità.

5) Principio del costo. Chi legge un bilancio vuole sapere qual è il valore delle singole voci iscritte nello stato patrimoniale e si aspetta che ogni voce sia rappresentativa del valore di mercato. Alcune voci rispondono a questa richiesta, la cassa, i crediti, entro certi limiti le scorte; in generale un'attività è presente in bilancio al valore di mercato quando esiste un'informazione oggettiva, da parte di terzi, su quale sia questo valore. In linea di principio, quando non esista un'informazione oggettiva del valore di mercato di un'attività, essa è riportata in bilancio al suo costo d'acquisto o costo storico. I terreni, i macchinari, i fabbricati hanno questa caratteristica: il loro valore di mercato nel tempo non può essere determinato in modo affidabile. Conseguentemente queste attività sono presenti in bilancio al costo storico, rettificato, nel tempo, per tenere conto o della perdita di funzionalità o dell'inflazione. D'altra parte, se un'attività svolge regolarmente le funzioni per le quali essa è stata a suo tempo acquisita, l'azienda non ha interesse a conoscere di quell'attività il valore di mercato e quindi, per non essere influenzati da giudizi personali più che da dati di fatto, l'unica possibilità è prendere come riferimento il costo storico. D'altra parte il costo storico può rappresentare un valore poco rilevante per una perfetta conoscenza della consistenza patrimoniale di un'azienda. Allo scopo di garantire una rappresentazione più realistica del bilancio, la Direttiva Comunitaria 2001/65/CE ha introdotto il concetto di valore equo (fair value). Il valore equo è definito come «Il corrispettivo al quale un bene può essere scambiato, o una passività può essere estinta, tra parti consapevoli e disponibili ad una transazione equa». Il legislatore nazionale ha imposto, dal 1 gennaio 2005, di indicare nella Nota  Integrativa il valore equo dei soli strumenti finanziari senza dover apportare variazioni negli importi scritti nello Stato Patrimoniale. Sono escluse da questa normativa le società che redigono i bilanci in forma abbreviata e le imprese di assicurazione.

6) Principio di identificazione delle attività dello stato patrimoniale. Per essere considerata tale, un'attività dello stato patrimoniale deve soddisfare tre condizioni:

  • Deve essere di proprietà o sotto il controllo dell'azienda (i dipendenti non sono un'attività. Fanno eccezione le società sportive che avendo un giocatore sotto contratto possono attribuire ad attività il possesso del giocatore).
  • Deve avere un valore e pertanto, o sono cassa in senso stretto o attività equivalenti a cassa, o si tratta di beni che possono essere venduti generando cassa, o si tratta di beni che saranno utilizzati nello svolgimento di attività future generando futuri incassi.
  • Deve essere stata acquistata ad un costo oggettivamente quantificabile. Se l'azienda Bianchi compra il marchio Rossi, tale marchio può essere attribuito alle attività. Se l'azienda Colombo ha raggiunto un grande prestigio grazie alla qualità dei suoi prodotti o alla bontà del suo marketing non può considerare tale prestigio come un'attività, anche se esso avesse un valore enorme per l'impresa  (12).

7) Principio di utilità. Il bilancio deve essere realmente utile, deve, cioè, permettere ai suoi destinatari di trarre informazioni valide al fine di  effettuare valutazioni sulla capacità dell'azienda di generare reddito e di orientarne le scelte. Un bilancio rispetta il principio dell'utilità se i dati esposti soddisfano i seguenti criteri:

  • Attendibilità
  • Analiticità
  • Intellegibilità
  • Completezza.

8) Principio di comprensibilità. Richiama il principio di chiarezza del codice civile.Il principio contabile n. 11 indica, però, espressamente, i criteri che dovrebbero rendere comprensibile un bilancio.

  • Esporre distintamente costi e ricavi, attività e passività senza effettuare compensazioni di voci
  • Distinguere i componenti ordinari da quelli straordinari
  • Classificare separatamente costi e ricavi della gestione standard da altri costi e ricavi.

9) Il principio di neutralità. Il principio contabile nazionale n. 11 stabilisce che: «Il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi, pertanto, su princìpi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi e le esigenze di particolari gruppi».

10) Il principio di comparabilità. La comparabilità ha un duplice rilievo:

  • In riferimento alla stessa azienda in due periodi temporali diversi (confronto temporale)
  • In relazione ai bilanci di altre imprese (confronto spaziale), di non facile realizzazione.

Il principio contabile nazionale n. 11 indica alcuni criteri per soddisfare il principio della comparabilità temporale:

  • Dati ed informazioni sono esposti secondo un criterio omogeneo e costante nel tempo
  • I criteri di valutazione vengono mantenuti costanti
  • Fatti di natura straordinaria e cambiamenti rilevanti sono opportunamente evidenziati.

11) I princìpi della significatività e della rilevanza. Secondo lo IAS 1 un'informazione è significativa quando è in grado di incidere o influenzare le decisioni dei potenziali utilizzatori; un'informazione è rilevante nell'ipotesi in cui la sua omissione o imprecisa rappresentazione può influenzare le decisioni economiche prese sulla base dei bilanci. Le informazioni rilevanti devono essere rappresentate distintamente, mentre i valori non rilevanti devono essere aggregati con poste di natura simile.

12) Il principio della conformità di tutti i processi necessari, sia alla stesura di un bilancio corretto, sia alla verificabilità dei dati. Il principio contabile n. 11 stabilisce espressamente che «Il sistema contabile - amministrativo di un'impresa deve essere flessibile, cioè capace di fornire i dati necessari per far fronte, sia alle esigenze gestionali e direzionali, sia a quelle della preparazione dei bilanci». In sintesi, le aziende devono organizzare la propria struttura contabile - amministrativa in modo da facilitare la stesura dei bilanci secondo la normativa e i princìpi contabili e in modo che le informazioni contenute nei bilanci siano verificabili, cioè che sia possibile ricostruire, sia i vari procedimenti contabili che hanno condotto alla stesura dei bilanci, sia le valutazioni e le stime di natura soggettiva.

13) Principio della funzione informativa e della completezza della Nota Integrativa. La Nota Integrativa è definita dal principio contabile nazionale n. 11 come l'elemento di supporto indispensabile per la comprensione del bilancio d'esercizio. Essa non deve essere redatta in modo esteso o complesso, ma sintetico e chiaro.


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