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Il bilancio consolidato - Bilancio d'impresa N. 6

Ciò che l'uomo non sa o che non ha pensato vaga nella notte per il labirinto della mente.
Goethe


Seguito di Bilancio d’impresa N.1  (I principi generali del bilancio), Bilancio d’impresa N. 2 (Lo stato patrimoniale), Bilancio d’impresa N. 3 (Il conto economico). Bilancio d’impresa N. 4 (La nota integrativa), Bilancio d’impresa N. 5 (Le altre relazioni del bilancio).

La redazione di un bilancio consolidato è un'operazione che, nella maggior parte dei casi, non interessa le PMI; se ne dà comunque  un breve resoconto se non altro per motivi di conoscenza.
Le imprese che fanno parte di un gruppo sono soggetti giuridici autonomi, ma, economicamente dipendenti dalla capogruppo e dai suoi soci. La dipendenza economica delle singole imprese rende il loro bilancio inadatto ad esprimere completamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, specialmente, a causa dei forti legami tra i bilanci delle aziende del gruppo; spesso, peraltro, l'ingegneria finanziaria interviene per migliorare la "fiscalità" e la "cosmesi" dei singoli bilanci.

L'unico modo per giudicare un gruppo è quello di compilare un "bilancio consolidato" nel quale siano eliminati i rapporti intragruppo e quindi le relative conseguenze patrimoniali, economiche e finanziarie.

Il bilancio consolidato è il bilancio delle aziende del gruppo considerato come un unico soggetto economico. Il bilancio consolidato può rappresentare il bilancio di un'unica entità perché, dopo la sommatoria dei valori relativi alle singole voci dell'attivo e del passivo, dei costi e dei ricavi delle varie imprese si procede ad eliminare alcune poste.

  • Le voci "partecipazioni" con le corrispondenti quote del patrimonio netto delle società controllate.
  • I crediti e i debiti reciproci, derivanti dalle operazioni effettuate all'interno del gruppo.
  • I costi e i ricavi delle operazioni intragruppo.
  • Gli utili o le perdite interne al gruppo, relative a operazioni che non sono state ancora esternalizzate; a esempio i ricavi o le perdite derivanti da prodotti venduti da un'impresa a un'altra del gruppo a un prezzo superiore o inferiore al valore del costo e giacenti in tutto o in parte presso la seconda impresa.

La disciplina concernente il bilancio consolidato è stata introdotta in Italia dal D.Lgs 127/1991, in attuazione di una direttiva comunitaria.

Sono obbligate alla stesura del bilancio consolidato.

  • Società di capitali che controllano un'impresa; società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata.
  • Enti pubblici economici, società cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società di capitali.

Agli effetti dell'obbligo di stesura del bilancio consolidato, un'impresa A si dice controllata da un'impresa B nel caso in cui l'impresa B:

  • abbia il possesso della maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria dell'impresa A (controllo di diritto),
  • abbia il possesso di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria dell'impresa A (controllo di fatto),
  • abbia il controllo dell'impresa Ain forza di un contratto o di una clausola statutaria, se ammessa (contratti di dominazione),
  • faccia parte di un sindacato che consente di avere la maggioranza dei voti (sindacato di controllo).

Non sono obbligate alla stesura del bilancio consolidato.

  • Società di persone.
  • Imprenditori individuali.
  • Gruppi di minori dimensioni, identificati dall'articolo 27 del D.Lgs. 127/1991, purché nessun'impresa del gruppo abbia azioni quotate in mercati regolamentati.
  • Le sub holding possedute da una società che redige il bilancio consolidato e che è titolare di almeno il 95% delle quote o azioni della prima, o per la quale non meno del 5% del capitale abbia chiesto almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio la redazione del bilancio consolidato.

Devono obbligatoriamente essere escluse dal bilancio consolidato le imprese controllate che hanno un'attività con caratteristiche talmente diverse da quelle del gruppo da rendere privo di significato il bilancio consolidato (questa regola decade con l'applicazione dei princìpi IAS/IFRS). Per queste imprese la valutazione delle partecipazioni deve essere effettuata con il metodo del patrimonio netto che, in sintesi, porta agli stessi risultati del consolidamento.

Possono essere esentate dal consolidamento, purché vengano date le opportune giustificazioni nelle nota integrativa, le imprese.

  • La cui inclusione nel bilancio consolidato risulti irrilevante, sia singolarmente, che nel complesso.
  • Il cui esercizio del controllo è soggetto a restrizioni gravi e durature.
  • le cui informazioni sono ottenibili solo con ritardo e con costi sproporzionati,
  • Il cui possesso è temporaneo (le partecipazioni sono detenute allo scopo esclusivo dell'alienazione).

Nel caso di esclusione non obbligatoria la valutazione delle partecipazioni può essere effettuata sia con il metodo del patrimonio netto che con il metodo del costo.

Per il bilancio consolidato valgono i princìpi e le regole del bilancio d'esercizio. In particolare vige l'obbligo del rispetto dei seguenti princìpi.

  • Chiarezza.
  • Fornire una rappresentazione veritiera e corretta.
  • Fornire informazioni supplementari alle richieste, specie, se utili a soddisfare i princìpi precedenti.
  • Derogare, motivatamente, alle norme di legge, in casi eccezionali, quantificandone gli effetti.
  • Perseguire il criterio della continuità nelle modalità di redazione, di struttura, di contenuti e di applicazione dei criteri di valutazione (con deroghe motivate e quantificate).
  • Perseguire il criterio dell'uniformità dei criteri di valutazione da parte di tutte le imprese, con l'obbligo di rettifica per gli elementi valutati diversamente. I criteri di valutazione devono essere quelli della capogruppo, ma è possibile, motivatamente, derogare.

Il bilancio consolidato, che è redatto dagli amministratori della controllante sulla base delle informazioni fornite dalle società controllate, si articola nei seguenti documenti.

  • Stato patrimoniale consolidato.
  • Conto economico consolidato.
  • Nota integrativa consolidata.

Esso è redatto utilizzando gli schemi previsti per le singole società, con alcuni adattamenti, e deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle singole imprese e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Operativamente il bilancio consolidato viene ottenuto compiendo i seguenti passi.

  • Predisporre il bilancio somma, ovvero la somma dei singoli valori delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi di tutte le imprese del gruppo.
  • Eliminando in ogni caso:

- le partecipazioni con le corrispondenti quote del patrimonio netto delle controllate, previa deduzione del netto delle azioni o delle quote della controllante possedute dalle controllate

- l'importo è incluso nella voce "azioni o quote proprie" e nella voce del netto "riserva per azioni o quote proprie".

  • Con facoltà di non eliminazione se non sono rilevanti, ossia se non sono tali da influire sulla rappresentazione veritiera e corretta:

- i crediti e i debiti reciproci,

- i ricavi e i costi delle operazioni intragruppo.

  • Con facoltà di non eliminazione, a condizione che si tratti di operazioni correnti, concluse a condizioni di mercato e la cui eliminazione comporta costi elevati:

- gli utili e le perdite di operazioni interne riferiti a valori inclusi nel patrimonio diversi dai valori in corso di esecuzione.

 

Eugenio Caruso
3 settembre 2009

Tratto da Come preparare e leggere un bilancio.

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