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L'equity crowdfunding si apre a tutte le PMI.


Ciò che è insegnato da un'arte produce effetti incerti e ineguali; l'insegnamento della natura ha risultati uniformi
Seneca, Lettere morali a Lucilio


L’equity crowdfunding si apre a tutte le PMI.
La novità arriva con il passaggio alla Camera del disegno di legge di Bilancio 2017. Le PMI avranno la possibilità di raccogliere risorse finanziarie nella forma di mezzi propri tramite portali on-line autorizzati dalla Consob. Ogni investitore, in seguito all’investimento on-line, acquista una partecipazione al capitale dell’impresa, con tutti i relativi diritti patrimoniali e amministrativi connessi. Grazie a questo strumento, finora riservato a start up e PMI innovative, per finanziare un progetto imprenditoriale, in luogo dei tradizionali canali, le PMI potranno rivolgersi a una platea potenzialmente infinita di investitori.
Per le PMI si apre un nuovo canale di finanziamento.
Grazie a questo strumento, tutte le PMI, in alternativa ai tradizionali canali, potranno ottenere le risorse necessarie per finanziare un progetto imprenditoriale rivolgendosi ad una platea potenzialmente infinita di investitori. La raccolta avviene tramite portali on-line autorizzati dalla Consob. Ogni investitore, in seguito all’investimento on-line, acquista una partecipazione al capitale dell’impresa, con tutti i relativi diritti patrimoniali e amministrativi connessi. La possibilità per le PMI di ricorrere all’equity crowdfunding, al pari di start up e PMI innovative, è contenuta nel testo del disegno di legge di Bilancio 2017, approvato in prima lettura dalla Camera, che apre il canale anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI.
Che cos’è l’equity crowdfunding
Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone (folla o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere, utilizzando siti internet (piattaforme o portali). Si parla di equity crowdfunding quando, tramite l’investimento on line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione di una società: in tal caso la ricompensa per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
Disciplina italiana
Nel nostro ordinamento, la fonte normativa originaria dell’equity crowdfunding è rappresentata dal D.L. n. 179/2012, il quale riservava alle sole start-up innovative la possibilità di ricorrere a tale innovativo strumento di finanziamento.
Leggi anche Equity crowdfunding: quali prospettive per start up e PMI innovative?
Con decreto Investment Compact (D.L. n. 3/2015) la possibilità di utilizzare il canale dell’equity crowdfunding si è estesa alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e PMI innovative. Le regole di dettaglio sulla raccolta di capitali tramite l'equity crowdfunding sono fissate dalla Consob con la delibera n.18592 del 26 giugno 2013, modificata con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016.
Caratteristiche principali di un’operazione di equity crowdfunding
Secondo la normativa vigente, un’operazione di equità crowdfunding può essere proposta a terzi solo attraverso portali on-line. L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali on-line è un’attività riservata a:
- banche e imprese di investimento (“gestori di diritto”), che non necessitano di autorizzazione specifica, ma sono annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob;
- gestori “autorizzati” dalla Consob e iscritti nella sezione ordinaria del registro.
Una quota non inferiore al 5% dell’offerta deve essere sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative “certificati” o da investitori a supporto dell’innovazione. Sono definiti investitori “professionali” i clienti professionali privati di diritto e su richiesta nonché i clienti professionali pubblici di diritto e su richiesta, mentre gli “investitori a supporto dell’innovazione” comprendono coloro i quali dispongono di un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500 euro, e hanno effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a 15.000 euro oppure hanno ricoperto, per almeno 12 mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente. Quali sono le PMI interessate?
Tornando alla norma contenuta nella legge di Bilancio 2017, sotto il profilo soggettivo, la disposizione fa riferimento alle PMI. Si tratta, secondo la classificazione comunitaria in vigore, delle imprese aventi meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro. Come precedente accennato, con l’equity crowdfunding l’investitore sottoscrive quote o azioni. Da ciò consegue che possono usufruire dello strumento solo le PMI in forma di società di capitali. Con esclusivo riferimento alle società a responsabilità limitata, si rileva che in base all’art. 2468 del codice civile “le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari”. Al riguardo, si ritiene che possa essere estesa anche alle PMI costituite in forma di società a responsabilità la deroga prevista per le start up innovative dall’art. 26, comma 5, del D.L. n. 179/2012, ai sensi del quale “le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (…)”.

Storia dell'equity crowdfunding
Kickstarter, la principale iniziativa ha visto la luce nel 2009, allo scopo di contrastare la crisi bancaria. La società di “prestito sociale paritario” raccoglie via web capitale finanziario da gente comune, anche piccole somme di qualche decina di dollari. Chi ha un progetto lo espone su un sito Internet indicando un termine entro il quale i fondi per il progetto devono essere disponibili. Se alla scadenza del termine le condizioni per avviare il progetto non si sono realizzate i fondi non vengono erogati. Nel novembre 2013, grazie a Kickstarter erano stati finanziati 51.000 progetti, per un successo delle iniziative del 44% e un totale di 871 milioni di dollari di investimenti. I finanziatori possono dare denaro a titolo gratuito o ricevere interessi o altro nel caso di successo del progetto. Nel campo dell’abbigliamento ThredUP consente ai soci di scambiarsi capi di abbigliamento che si presentino come nuovi. Chi deroga viene eliminato dalla lista dei soci. Esiste poi l’enorme bacino delle valute alternative; valute che possono essere: tempo da dedicare a qualche iniziativa, cure mediche, collaborazioni, beni e servizi; queste iniziative partono dal principio che chi dà qualcosa riceve qualcosa.

www.ipsoa.it - 1 dicembre 2016

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www.impresaoggi.com