Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il disegno di legge sul federalismo fiscale.
Il provvedimento, che ora passa all'esame del Parlamento, era già stato esaminato una prima volta lo scorso 28 giugno. Il disegno di legge definisce principi e criteri per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione (1), disciplinando il sistema di finanziamento di Regioni, Province e Comuni nel rispetto dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione.
Sul provvedimento si sono astenuti il ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, che ha chiesto «più federalismo e più solidarietà» e il ministro per la Solidarietà sociale, Paolo Ferrero, in quanto ritiene che il disegno di legge introduca «elementi di disparità tra i diversi Comuni».
Un orientamento negativo sul provvedimento è stato espresso anche dal presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni, Vasco Errani. «Prendo atto della scelta del Governo di procedere in Consiglio dei Ministri sul federalismo fiscale - dice Errani - pure in assenza del parere della Conferenza Unificata, che non si è potuta riunire. Sul testo di cui disponiamo, le Regioni esprimono ancora un giudizio negativo, supportato da una serie di emendamenti che consideriamo necessari per definire un sistema unitario, equilibrato, sostenibile e coerente con quanto stabilito dal nuovo Titolo V della Costituzione. Detto questo, e considerando che per noi il federalismo fiscale è un obiettivo essenziale - aggiunge Errani - penso che questa scelta del governo vada presa come una sfida ad accelerare il confronto per giungere a una sintesi positiva. Per questo ci impegneremo, con le nostre buone ragioni, a lavorare a una intesa.»
«Una soluzione di compromesso, che magari lascia insoddisfatta qualche esigenza, ma è una buona base di partenza - commenta il ministro dell'Economia Tommaso Padoa-Schioppa. Con questo provvedimento si completa la riforma del Titolo V, privo del suo impianto finanziario che ne costituisce la parte essenziale.»
Ecco cosa prevede il provvedimento approvato.
Si tratta, spiega la relazione illustrativa, in linea con le sentenze della Corte costituzionale che hanno definito i confini del nuovo Titolo V, di prefigurare sistemi di finanziamento nei quali il ruolo perequativo dello Stato risulti meno pervasivo, riducendo le differenze territoriali nelle dotazioni fiscali. Arriva una sorta di «autonomia differenziata», che consiste nella possibilità che lo Stato, su richiesta della Regione interessata, trasferisca materie concorrenti alla potestà legislativa regionale.
Il sistema di finanziamento si basa su esigenze di stabilità e di autonomia, su tributi regionali e locali e sulla compartecipazione ai tributi erariali. I tributi propri assicurano la manovrabilità dei bilanci, le compartecipazioni la stabilità del volume delle risorse finanziarie.
Ai trasferimenti perequativi è affidato il compito di assicurare il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni fondamentali, dalla sanità, all'assistenza, al trasporto pubblico. Per le competenza di spesa che non riguardano prestazioni essenziali o funzioni fondamentali la perequazione è basata sulla capacità fiscale ed è possibile una differenziazione territoriale nell'intervento pubblico.
Viene stabilito un principio di pari dignità dei tributi propri dei vari livelli di governo, con l'esclusione di interventi, privi di contestuale compensazione, sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo. Nelle materie non assoggettate a imposizione da parte dello Stato, le Regioni possono istituire tributi regionali e locali, determinare materie e ambiti nei quali gli enti locali hanno autonomia tributaria. Autonomia che viene anche garantita in assenza di legge regionale, dalla possibilità di intervento di legge statale.
Alla competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica corrisponde un assetto duale della finanza comunale, che si basa sulla distinzione dei Comuni in base all'ampiezza demografica, direttamente collegata alle funzioni svolte. Saranno, dunque, le Regioni a disegnare gli schemi di perequazione dei Comuni più piccoli. Per i Comuni si rafforza la compartecipazione dinamica all'Irpef introdotta dalla Finanziaria per il 2007, mentre per le Province è prevista la possibilità di una compartecipazione analoga o di una trasformazione in tributo proprio dell'imposta sulle assicurazioni Rca.
È anche previsto che la Finanziaria sarà ogni anno affiancata da un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio, presentato a giugno, previo confronto con Regioni, Province e Comuni, con le norme che hanno ricadute sulla finanza regionale e locale. La misura garantirà da un parte il decongestionamento della sessione di bilancio e dall'altra garantirà agli enti territoriali i tempi per varare le proprie autonome politiche di bilancio.
(1) L'articolo 119 stabilisce che gli enti locali godono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, possiedono risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali. Gli Enti locali devono deliberare annualmente il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio e pubblicità.
6 agosto 2007