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Questo articolo apre una serie di interventi che vanno sotto la voce Bilancio d'impresa N° x. Per seguire nel modo migliore questo ciclo di interventi suggerisco di prendere un Bilancio della propria o di un'altra impresa e di confrontare quanto riporterò in questi articoli con i numeri che compaiono nel Bilancio che avrete preso come confronto. Si ricorda che la terminologia del bilancio d'impresa si trova, anche, nel glossario finanziario.
Come è ben noto l’impresa è assimilabile ad un insieme aperto (Caruso, 2003); tra l’impresa e l'ambiente in cui la struttura è immersa sussistono una moltitudine di influenze e di transazioni che rappresentano la linfa vitale dell'impresa. Dal punto di vista dell'operatività, l'impresa riceve dall'esterno degli input che trasforma in output riversati, a loro volta, all'esterno.
Gli input che l’impresa riceve dall'esterno sono di due tipi:
- fattori produttivi, come capitale, lavoro, impianti, macchinari, materie prime, tecnologie, energia,
- influssi ambientali, come esenzioni fiscali, agevolazioni finanziarie, valori culturali, vincoli ecologici, norme di legge, esigenze di certificazioni.
I fattori produttivi sono acquisiti sostenendo dei costi dipendenti dalle contrattazioni di mercato; i costi sono quindi associati ad uscite di mezzi monetari. Trasformando gli input in output l'impresa cede a terzi prodotti e servizi per i quali riceve in cambio mezzi monetari, che, a loro volta, servono per acquisire ulteriori fattori produttivi. Si instaura quindi un circolo virtuoso di entrate e uscite di beni e servizi e di entrate e uscite di mezzi monetari, definito "circuito della gestione caratteristica dell'impresa".
Nella sua operatività, obiettivo dell'impresa è fare in modo che le entrate monetarie superino le uscite. Il bilancio d'esercizio deve mettere in evidenza questo circuito della gestione.
Il bilancio è, pertanto, un documento contabile che riporta gli effetti patrimoniali ed economico finanziari dell'operatività aziendale.
Il bilancio può essere redatto in forme differenziate in base alle finalità sulle quali esso è focalizzato; in tal senso possiamo distinguere:
- il bilancio civilistico,
- il bilancio rettificato ai fini fiscali,
- il bilancio gestionale.
Il bilancio civilistico mira a fornire una periodica conoscenza del risultato economico conseguito nell'esercizio e della consistenza del patrimonio aziendale. Questo documento è uno strumento fondamentale di informazione per tutti coloro che sono interessati all'andamento dell'impresa e che vogliono trovare nel bilancio civilistico un punto di partenza per valutarne lo stato di salute. In particolare, i creditori possono ricavare informazioni sulle prospettive di recupero dei propri crediti, i soci ricaveranno elementi per valutare come sono stati impiegati i capitali investiti nell'impresa e per trarre indicazioni sulla remunerazione attuale e prospettica del capitale stesso, i potenziali partner, i fornitori e le banche indicazioni sulla solidità finanziaria dell'impresa.
Il bilancio civilistico è disciplinato dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, con il quale il legislatore ha introdotto una serie di modifiche al codice civile, fino ad allora cogente, al fine di recepire la quarta direttiva europea.
Il bilancio è redatto dagli amministratori al termine di ciascun esercizio, secondo le norme indicate dal codice civile (articolo 2423 e seguenti), è approvato dai soci e depositato presso la locale Camera di Commercio.
Il bilancio rettificato ai fini fiscali è, sostanzialmente, un documento dal quale risulta il reddito imponibile dell'impresa. Esso è ottenuto rettificando l'utile determinato ai fini civilistici mediante variazioni in aumento, per costi e oneri fiscalmente non deducibili e, in diminuzione, per ricavi fiscalmente non tassabili.
Il bilancio gestionale non deve sottostare a regole fissate dalla legge. Ogni azienda, in conformità al proprio settore merceologico e alle proprie caratteristiche, può stabilire criteri redazionali diversi. Esso deve, però, consentire di comprendere in modo chiaro e completo come si è formato il risultato di esercizio, come si presenta la struttura economico finanziaria dell'impresa, quali sono le prospettive future di remunerazione del capitale; in sostanza esso è uno strumento fondamentale ai fini della programmazione e del controllo.
Chi redige un bilancio d'esercizio e assoggettato a due tipologie di vincoli:
- i vincoli giuridici: il codice civile, i vari decreti legislativi, le norme attuative, i regolamenti giurisprudenziali;
- i vincoli tecnico contabili: circolari Abi e Assonime, princìpi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS (1).
I princìpi contabili nazionali, redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e i princìpi internazionali, redatti dall'International Accounting Standards Board, interpretano i vincoli giuridici in chiave squisitamente tecnica e integrano la normativa, perché i bilanci possano raggiungere i propri obiettivi.
1. Articolazione del bilancio
Il bilancio si compone di tre documenti:
Lo stato patrimoniale
Il conto economico
La nota integrativa.
Lo stato patrimoniale è un prospetto contabile che fotografa, in un dato momento, il patrimonio aziendale e i diritti di terzi su di esso.
Il conto economico è il prospetto contabile che sintetizza tutte le operazioni che hanno consentito di ottenere il risultato dell'esercizio preso in esame.
La nota integrativa descrive alcuni importanti dettagli su alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico e i criteri adottati nella valutazione delle singole voci.
A volte il bilancio è integrato dalla Relazione sulla gestione, documento redatto dagli amministratori ai sensi dell'articolo 2428 del c.c.. La relazione deve evidenziare la situazione della società e il suo andamento, nel suo complesso e nei vari settori in cui ha operato, con particolare riferimento ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Nella redazione del bilancio devono essere soddisfatte alcune condizioni, come richiesto dal codice civile (2), che consentono di ottemperare al principio del quadro fedele (true and fair view).
- Il bilancio, nelle sue tre componenti, deve essere redatto con chiarezza, veridicità e correttezza, deve rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società e indicare il risultato economico dell'esercizio.
- Se le disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio sarà obbligatorio fornire le informazioni necessarie perché il bilancio risulti veritiero e corretto.
- Se l'applicazione di una o più disposizioni di legge rende il bilancio non veritiero o non corretto, tali disposizioni non vanno applicate. La nota integrativa dovrà motivare la deroga e dovrà indicare l'influenza che essa ha sul bilancio. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile.
- Il bilancio è redatto in unità di euro, senza decimali; la nota integrativa può essere compilata in migliaia di euro.
- Nella redazione del bilancio devono essere osservati i princìpi di prudenza, continuità e competenza.
La chiarezza della redazione è richiesta espressamente in quanto il bilancio è uno strumento atto a comunicare e ad informare. Essendo destinato a terzi, il bilancio deve essere comprensibile e trasparente, le singole poste (3) devono essere indicate in modo che i potenziali "lettori" possano trarne informazioni fruibili.
La veridicità del bilancio è un concetto che non va inteso nel senso dell'oggettività assoluta, spesso di difficile realizzazione, si pensi alle difficoltà nel quantificare esattamente, al 31 dicembre di ciascun esercizio, gli stati di avanzamento lavori, l'entità dei crediti, le scorte. Agli estensori è richiesta un'oggettività basata sulla buona fede e sul rispetto delle norme aziendali.
La correttezza è legata alla veridicità e si concretizza nel rispetto delle norme giuridiche e delle regole tecnico - contabili.
L'articolo 2423 bis del codice civile, stabilisce che nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti ulteriori princìpi:
La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività imprenditoriale.
- Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
- Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
- Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
- I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
- Deroghe al principio enunciato al comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
A. Rispettare il principio di prudenza (4), richiamato anche nel principio nazionale contabile n. 11, significa, fondamentalmente, adottare due regole:
- Non iscrivere a bilancio utili non definitivamente realizzati.
- Iscrivere a bilancio perdite o costi presunti o probabili.
L'atteggiamento prudenziale è mirato a garantire la neutralità e l'attendibilità delle informazioni, a evitare sopravvalutazioni dell'attivo, ad accertarsi di non rinviare ad esercizi futuri oneri di competenza dell'esercizio presente.
B. Nel redarre il bilancio si dovrà tenere conto del principio della continuità aziendale (5); gli amministratori dovranno evidenziare la capacità dell'impresa di continuare a svolgere in modo regolare la propria attività o, viceversa, fatti o condizioni che potrebbero comprometterne la futura operatività. Giova ricordare che le immobilizzazioni tecniche iscritte nell'attivo del bilancio patrimoniale (impianti, macchinari, attrezzature) concorreranno alla formazione del reddito negli esercizi successivi a quello in atto. Infatti, il costo di impianti, macchinari e altre immobilizzazioni non viene imputato totalmente all'esercizio durante il quale sono stati acquistati, ma il costo viene ripartito in vari esercizi in funzione della durata utile del bene. Compatibilmente con la variabilità della normativa di legge e dei princìpi contabili, il principio di continuità si applica anche ai criteri di valutazione. Ciò al fine della comparabilità dei risultati di esercizio tra anni diversi.
C. Per una corretta predisposizione del bilancio e per un'esatta valutazione dell'utile o della perdita dell'esercizio, i costi e i ricavi devono essere imputati all'esercizio di competenza (6) durante il quale acquistano certezza e non all'esercizio nel quale si manifestano i relativi incassi o pagamenti. Il principio contabile nazionale numero 11 stabilisce i criteri da seguire per individuare la competenza delle componenti positive e negative del reddito.
Per i ricavi valgono le seguenti regole.
- La competenza si determina quando il processo di produzione di beni o servizi è terminato e lo scambio è stato effettuato con il conseguente trasferimento del titolo di proprietà.
- La rendicontazione dei ricavi per attività pluriennali e per commesse a lungo termine si effettua in base agli stati di avanzamento lavori (SAL).
Per i costi vale la regola della correlazione tra componenti positive e negative.
La correlazione si può realizzare:
- per associazione causa effetto, vengono imputati all'esercizio tutti i costi che hanno generato ricavi;
- per ripartizione dell'utilità pluriennale, un costo di natura pluriennale viene imputato a più esercizi secondo razionalità;
- per imputazione diretta al conto economico, nei casi in cui un costo esaurisce la propria utilità in un unico esercizio, nell'ipotesi in cui non sia facile valutare la sua futura utilità, o quando non sia identificabile l'utilità futura per costi sospesi da precedenti esercizi.
D. Nel caso di rischi o perdite conosciuti solo dopo la chiusura dell'esercizio (7) il principio contabile internazionale IAS 10 suddivide tali eventi in due categorie.
- Eventi le cui condizioni esistevano già al termine dell'esercizio; in tal caso si dovrà procedere ad una rettifica del bilancio. Esempi riportati dallo IAS 10 sono: fallimento di un cliente, già prevedibile prima della chiusura dell'esercizio, alienazione di merci o scorte di magazzino la cui obsolescenza era già stata valutata prima della chiusura dell'esercizio.
- Eventi che si sono verificati dopo la chiusura dell'esercizio e le cui premesse sono nate dopo tale chiusura. In tal caso non si dovranno apportare rettifiche al bilancio o accantonamenti al fondo rischi, ma la natura dei fatti dovrà essere riportata nella relazione sulla gestione.
E. Gli elementi eterogenei (8) raggruppati nelle singole voci devono essere valutati separatamente. Il principio deve essere adottato nelle componenti dello stato patrimoniale che appartengono a categorie diverse, come:
- Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità.
- Impianti e macchinari.
Nel bilancio può essere esposto un unico valore, tale valore deve però scaturire dalle singole voci che compongono la posta.
F. Per assicurare un corretto e adeguato confronto tra bilanci di esercizi diversi è necessario mantenere una continuità sostanziale nell'applicazione dei criteri di valutazione delle singole poste. Deroghe al principio della continuità sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza.
G. Il decreto legislativo n.6/2003 ha inserito il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. La ricerca della sostanza economica è un elemento fondamentale del procedimento di redazione del bilancio è quindi evidente l'importanza di "individuare la sostanza" di ogni operazione al fine di poter valutare l'impatto economico che essa ha sull'impresa; se del caso, la rilevanza economica di un'operazione può essere illustrata nella nota integrativa. Ad esempio, se un'azienda impiega manodopera attraverso la somministrazione di lavoro (Caruso, 2004) è opportuno che tale costo non figuri solo come prestazione di servizi ma venga evidenziato che il costo è assimilabile a costo di personale.