Con la legge finanziaria 2008 il governo ha approvato il protocollo 23 luglio 2007 in materia di regime pensionistico. Il famoso scalone della legge Maroni, con il requisito dei 60 anni di età dal 1 gennaio 2008, per accedere alla pensione, è stato abolito in favore di una transizione ai 60 anni più morbida.
1. Pensione di anzianità (1)
Le nuove regole per la pensione di anzianità possono essere distinte in due fasi temporali.
La prima è quella che va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009. In questo arco di tempo si potrà accedere alla pensione con 35 anni di contributi versati e 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e 59 anni per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).
La seconda è attiva dal 1° luglio 2009. Dopo questa data la legge prevede un progressivo innalzamento dell’età minima per il pensionamento e introduce il meccanismo delle quote, parametro che equivale alla somma dell’età con quella degli anni di contributi. Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 sarà necessario, per i lavoratori dipendenti, raggiungere quota 95 che dovrà essere ottenuta con un minimo di età anagrafica di 59 anni (a esempio con 36 anni di contributi e 59 di età oppure con 35 anni di contributi e 60 anni di età). Per i lavoratori autonomi la quota da raggiungere è 96 con un’età anagrafica minima di 60 anni. Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota per i dipendenti sale a 96 con un minimo di età anagrafica di 60 anni; così si potrà andare in pensione con 35 anni di contributi e 61 anni di età o con 36 anni di contributi e 60 anni di età. In questo biennio i lavoratori autonomi devono raggiungere quota 97 in presenza, però, del requisito anagrafico minimo di 61 anni.
Dal 1° gennaio 2013 la quota per i dipendenti sale a 97 con un minimo di età anagrafica di 61 anni; così si potrà andare in pensione con 35 anni di contributi e 62 anni di età o con 36 anni di contributi e 61 anni di età. In questo biennio i lavoratori autonomi devono raggiungere quota 98 in presenza, però, del requisito anagrafico minimo di 62 anni. La data del 1° gennaio 2013 potrebbe slittare in avanti se l’impatto delle nuove regole sui conti pubblici dovesse mostrare che il sistema è in equilibrio.
Tabella per i lavoratori dipendenti
Tabella per i lavoratori dipendenti
|
Anno |
Quota |
Età minima |
2008 |
- |
58 |
Dal 1/01/2009 al 30/06/2009 |
- |
58 |
Dal 1/07/209 al 31/12/2009 |
95 |
59 |
2010 |
95 |
59 |
2011 |
96 |
60 |
2012 |
96 |
60 |
Dal 1/01/2013 |
97 |
61 |
Tabella per i lavoratori autonomi
Tabella per i lavoratori autonomi |
Anno |
Quota |
Età minima |
2008 |
- |
59 |
Dal 1/1/2009 al 30/06/2009 |
- |
59 |
Dal 1/07/209 al 31/12/2009 |
96 |
60 |
2010 |
96 |
60 |
2011 |
97 |
61 |
2012 |
97 |
61 |
Dal 1/01/2013 |
98 |
62 |
Si può andare in pensione a prescindere dall'età, se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.
Per i lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, il requisito anagrafico dei 57 anni, unitamente ai 35 anni di contribuzione, resta valido per l’acceso alla pensione di anzianità anche se acquisito dopo il 31 dicembre 2007.
Sono state modificate anche le finestre di uscita, come da tabelle.
Con meno di 40 anni di contributi, lavoratori dipendenti
Requisiti maturati entro |
Decorrenza pensione |
30 giugno |
1° gennaio anno successivo
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31 dicembre |
1° luglio anno successivo
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Con meno di 40 anni di contributi, lavoratori autonomi
Requisiti maturati entro |
Decorrenza pensione |
30 giugno |
1° luglio anno successivo
|
31 dicembre |
1° gennaio secondo anno successivo |
Con almeno 40 anni di contributi, lavoratori dipendenti
Requisiti maturati entro |
Decorrenza pensione |
31 marzo |
1° luglio dello stesso anno
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30 giugno |
1° ottobre stesso anno
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30 settembre |
1° gennaio anno successivo
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31 dicembre |
1° aprile anno successivo
|
Con almeno 40 anni di contributi, lavoratori autonomi
Requisiti maturati entro |
Decorrenza pensione |
31 marzo |
1° ottobre dello stesso anno |
30 giugno |
1°gennaio anno successivo |
30 settembre |
1° aprile anno successivo |
31 dicembre |
1° luglio anno successivo |
Si fa presente che il lavoratore che abbia periodi di contribuzione sia da lavoratore dipendente che da lavoratore autonomo può sommare gli anni di contribuzione; in tal caso, per il pensionamento sono valide, però, le regole previste per il lavoratore autonomo.
2. Pensione di vecchiaia (2)
Fino al 31 dicembre 2007 i pensionati di vecchiaia percepivano le prestazioni previdenziali dal mese successivo al compimento dell’età, vale a dire 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.
La finanziaria 2008 ha introdotto anche per le pensioni di vecchiaia il sistema delle finestre stabilendo 4 uscite annue e determinando in tal modo un’elevazione di fatto dell’età pensionabile.
Nelle due tabelle seguenti sono indicate tali finestre.
Lavoratori dipendenti
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Data maturazione requisiti |
Finestra uscita |
Entro il 31 marzo |
1 luglio |
Entro il 30 giugno |
1 ottobre |
Entro il 30 settembre |
1 gennaio |
Entro il 31 dicembre |
1 aprile |
Lavoratori autonomi |
Data maturazione requisiti |
Finestra uscita |
Entro il 31 marzo |
1 ottobre |
Entro il 30 giugno |
1 gennaio |
Entro il 30 settembre |
1 aprile |
Entro il 31 dicembre |
1 luglio |
Circa questa modifica l’Inps ha precisato che la disposizione non è applicabile ai lavoratori che abbiano in corso, alla data del 31 dicembre 2007, il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto, sulla base delle disposizioni previste dal CCNL, ancorché raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi dopo la predetta data del 31dicembre 2007.
In una nota l'Inps chiarisce che le imprese, per allontanare il lavoratore, devono aspettare la data di decorrenza della pensione e non, come prima, la data di maturazione del requisito di vecchiaia.
3. Lavori usuranti
E' atteso entro il 31 marzo 2008 il decreto legislativo che dovrà regolare il pensionamento dei lavoratori che svolgono lavori usuranti; a causa della forte contrapposizione tra Confindustria e sindacati riteniamo che l'argomento verrà demandato al futuro governo. Al momento i lavori usuranti sono quelli previsti dal decreto Salvi del 1999, e cioè.
1. lavori in galleria, cava o miniera;
2. mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
3. “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
4. “lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
5. “lavori in cassoni ad aria compressa”;
6. “lavori svolti dai palombari”;
7. “lavori ad alte temperature”;
8. mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
9. “lavorazione del vetro cavo”;
10. mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
11. “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte ontinuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
12. “lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
6/03/2008
Revisione del 19 marzo 2008
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sui lavori usuranti. Il testo dovrà essere ora approvato entro 60 giorni dalle commissioni parlamentari. Lo riferisce, al termine della riunione, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Vannino Chiti, osservando: «Lo abbiamo approvato principalmente per non fare scadere la delega e per onorare l'impegno preso con il protocollo sul welfare». Secondo il ministro, molto probabilmente, saranno le commissioni nominate con la nuova legislatura a esaminare il provvedimento prima del via libera definitivo.
Il decreto legislativo sui lavoratori usuranti approvato dal Consiglio dei ministri prevede un impegno finanziario di «2,5 miliardi nel decennio» e si rivolge a una platea di cinquemila persone l'anno, secondo le prime stime indicative, ha detto il ministro del Lavoro, Cesare Damiano. Il provvedimento, ha aggiunto, ha decorrenza 1 luglio 2009. Il ministro ha spiegato che il decreto prevede uno sconto di 3 anni, per il diritto al pensionamento, per quattro categorie di lavoratori usuranti: quelli previsti dal decreto Salvi (del 1999), i notturni, gli addetti alla catena di montaggio, i conducenti di veicoli con capienza non inferiore a nove posti. Per chi svolge lavori notturni, in particolare, sono fissati 3 scaglioni: per chi fa tra le 64 e le 71 notti l'anno è previsto un anno di sconto; due anni per chi ne fa tra 72 e 77 e tre anni per chi supera le 77 notti l'anno
Note
(1) E’ la pensione che si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.
(2) Pensione di vecchiaia
Si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali:
- età
- contribuzione minima
- cessazione del rapporto di lavoro
I primi due variano a seconda che il sistema di calcolo sia retributivo o contributivo. Il terzo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la pensione e continuare la loro attività.
SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO
È il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per i lavoratori autonomi). È ancora valido per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione.
ETÀ
Si va in pensione a:
• 65 anni per gli uomini
• 60 per le donne
Gli invalidi all’80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e 55 se donne.
CONTRIBUTI
Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.). Bastano 15 anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992:
• avevano già tale anzianità
• avevano già compiuto l’età pensionabile prevista all’epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini)
• erano stati autorizzati ai versamenti volontari.
SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO
È il sistema di calcolo legato alla totalità dei contributi versati, rivalutati in base all’andamento del prodotto interno lordo.
REQUISITI
• Almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione legati a un’effettiva attività lavorativa.
• In alternativa, sono richiesti almeno 35 anni di anzianità contributiva e l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica.
• Per poter accedere alla pensione prima del compimento del 65° anno di età, l’importo della pensione deve essere di almeno 1,2 volte quello dell’assegno sociale.
SISTEMA MISTO
Per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni si applica il sistema misto: l'importo della pensione viene calcolato sulla base sia del sistema contributivo sia di quello retributivo.