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Come preparare e leggere lo stato patrimoniale. Bilancio d'impresa N. 2.

La logica è invincibile perché per combatterla è necessario farvi ricorso.

Pierre Boutroux


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In un precedente articolo ho introdotto i princìpi generali sui quali si basa il bilancio d'esercizio; in questo e negli articoli che seguiranno analizzerò, gradualmente, ma con maggior dettaglio quei princìpi, nonché la composizione e le finalità dei vari documenti.

In questo viene descritto lo stato patrimoniale.

In fig. 1 è riportato lo schema adottato dalla legislazione nazionale per la redazione dello stato patrimoniale, secondo l'articolo 2424 del codice civile e le integrazioni introdotte da alcuni decreti legislativi, che hanno recepito direttive dell'Unione Europea.
La normativa, al fine di assicurare al bilancio una marcata connotazione gestionale, prevede che le voci sia dello stato patrimoniale che del conto economico vengano redatte a stati comparati, obbligo che consiste nell'affiancare ai dati di bilancio dell'anno corrente quelli dell'anno precedente, al fine di ricavare confronti e tendenze (trends).
Lo stato patrimoniale, disciplinato, dunque, dall'articolo 2424 del codice civile, si articola in nove grandi raggruppamenti, detti macroclassi, contraddistinti da lettere maiuscole, a loro volta suddivisi in raggruppamenti preceduti da numeri romani, denominati classi.
Vi sono poi voci, precedute da numeri arabi e sottovoci precedute da lettere minuscole.

A esempio:

B) Immobilizzazioni                                        Macroclasse
III Immobilizzazioni finanziarie                     Classe
1) Partecipazioni in:                                        Voce
a) imprese controllate                                     Sottovoce
b) imprese collegate                                        Sottovoce
c) imprese controllanti                                     Sottovoce
d) Altre imprese                                               Sottovoce

Le poste precedute da numeri arabi, anche se sono suddivise in sottovoci, non perdono la loro individualità, pertanto va sempre indicato l'importo corrispondente alla somma delle relative sottovoci. Le sottovoci possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 (Si riferisce alla necessità della chiarezza, della veridicità e della correttezza). La nota integrativa, però, deve indicare, distintamente, le singole voci oggetto del raggruppamento.
Possono e devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dall'articolo del codice civile.
Le voci precedute da numeri arabi possono e devono essere adattate, se lo esige la natura specifica dell'attività esercitata (Qualora il contenuto delle voci non sia compreso in nessuna di quelle previste dalla normativa esse devono essere adattate quando la natura delle attività espletate dalla società lo esige).
Per ogni voce deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità o l'adattamento o l'impossibilità dell'adattamento devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, e indicando, separatamente per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

Fig. 1 Schema di redazione dello stato patrimoniale

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati x)

Totale A

B) Immobilizzazioni con separata indicazione
di quelle concesse in locazione finanziaria

I. Immobilizzazioni immateriali:

  1. costi di impianto e di ampliamento;
  2. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
  3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
  4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
  5. avviamento;
  6. immobilizzazioni in corso e acconti;
  7. altre.

Totale I.

II. Immobilizzazioni materiali:

  1. terreni e fabbricati;
  2. impianti e macchinario;
  3. attrezzature industriali e commerciali;
  4. altri beni;
  5. immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale II.

III. Immobilizzazioni finanziarie:
1)  partecipazioni in:

  1. imprese controllate;
  2. imprese collegate;
  3. imprese controllanti;
  4. altre imprese;

2)    crediti:

  1. verso imprese controllate;
  2. verso imprese collegate;
  3. verso controllanti;
  4. verso altri;

3)    altri titoli;

  1. azioni proprie,

   (valore nominale complessivo x).
 
Totale III.

Totale Immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante
 
I. Rimanenze:

  1. materie prime, sussidiarie e di consumo;
  2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
  3. lavori in corso su ordinazione;
  4. prodotti finiti e merci;
  5. acconti.

Totale I.

II. Crediti:

  1. verso clienti;
  2. verso imprese controllate;
  3. verso imprese collegate;
  4. verso controllanti;

4bis - crediti tributari
4ter  - imposte anticipate

  1. verso altri.

Totale  II.

III. Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:

  1. partecipazioni in imprese controllate;
  2. partecipazioni in imprese collegate;
  3. partecipazioni in imprese controllanti;
  4. altre partecipazioni;
  5. azioni proprie,

  (valore nominale complessivo x);

  1. altri titoli.

Totale III.

IV. Disponibilità liquide:

  1. depositi bancari e postali;
  2. assegni;
  3. danaro e valori in cassa.

Totale  IV.

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti

  1. disaggio su prestiti
  2. vari.

Totale D

TOTALE ATTIVO

 

PASSIVO

A) Patrimonio netto

  1. Capitale
  2. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
  3. Riserve di rivalutazione
  4. Riserva legale
  5. Riserva per azioni proprie in portafoglio
  6. Riserve statutarie
  7. Altre riserve, distintamente indicate

…….
…….

  1. Utili (perdite) portati a nuovo
  2. Utile (perdita) dell'esercizio

Totale A

B) Fondi per rischi e oneri
 

  1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
  2. per imposte, anche differite;
  3. altri.

Totale B

C) Trattamento di fine rapporto
 di lavoro subordinato

Totale C

D) Debiti
 

  1. obbligazioni;
  2. obbligazioni convertibili;
  3. debiti verso soci per finanziamenti;
  4. debiti verso banche;
  5. debiti verso altri finanziatori;
  6. acconti;
  7. debiti verso fornitori;
  8. debiti rappresentati da titoli di credito;
  9. debiti verso imprese controllate;
  10. debiti verso imprese collegate;
  11. debiti verso controllanti;
  12. debiti tributari;
  13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
  14. altri debiti.

Totale  D

E) Ratei e risconti

  • aggio su prestiti
  • vari.

Totale E

TOTALE PASSIVO

 

L'articolo 2424 del codice civile va integrato con l'articolo 2424 bis, riguardante le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale.

  • Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
  • Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 (Quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti o un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.) si presumono immobilizzazioni.
  • Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
  • Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.
  • Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi, di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
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