Anche il piccolo imprenditore, se sprovvisto di autonoma organizzazione, può risultare non soggetto all'Irap. Ad affermarlo è la Corte di cassazione, con tre sentenze depositate ieri (le n. 21122, 21123 e 21124), in relazione all'assoggettabilità o meno al tributo regionale a un tassista, a un coltivatore diretto e a un artigiano. La Cassazione ricorda che il fatto di dichiarare un reddito d'impresa o di lavoro autonomo è una questione che non rileva ai fini dell'Irap. Viene ricordata, del resto, l'apertura già fatta per le attività ausiliarie – indicate dall'articolo 2195 del Codice civile – come quelle di agente di commercio e di promotore finanziario (sentenze n. 12108 e 12111 del 2009), nei casi in cui per queste attività non sussista il requisito dell'organizzazione autonoma. Questo principio, secondo la Corte, deve essere applicato «a maggior ragione» anche per le attività che possono essere inquadrate tra quelle dei piccoli imprenditori, in base all'articolo 2083 del Codice civile, secondo il quale risultano tali «i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia». In questi casi – afferma la sezione tributaria della Corte – risulta ancora più evidente l'esigenza di evitare l'assoggettamento ope legis all'Irap, diversamente dagli imprenditori (articolo 2082), per i quali, invece, l'elemento dell'organizzazione deve considerarsi connaturato alla nozione di impresa. Secondo la Corte, un piccolo imprenditore (come può esserlo appunto un tassista, un artigiano, un coltivatore diretto) normalmente dovrebbe essere dotato di un'organizzazione minimale di beni strumentali e non dovrebbe avvalersi di lavoro altrui (se non occasionalmente). Quindi, si tratta di una fascia di soggetti per i quali devono valere, in via di principio, le stesse conclusioni raggiunte per i lavoratori autonomi. Le sentenze depositate ieri parlano in effetti di una piena assimilazione dei piccoli imprenditori ai lavoratori autonomi «per garantire una parità di trattamento imposta dalla ratio del tributo (...) in conformità, quindi, a una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata». Le tre sentenze affermano, quindi, che l'attività del piccolo imprenditore deve ritenersi esclusa dall'assoggettamento all'Irap quando si tratta di un'attività non autonomamente organizzata, requisito che deve essere rilevato dai giudici di merito. Le sentenze ripetono quello che era stato affermato per autonomi e ausiliari del commercio e cioè che l'autonoma organizzazione si ha quando il contribuente: risulta, in qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni strumentali oltre il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Si tratta dei soliti parametri, che per la verità, risultano comunque astratti. Normalmente, infatti, i beni strumentali per l'attività risultano sempre indispensabili. E l'indispensabilità non può essere certo considerata in relazione al valore degli stessi. A ogni modo, dopo queste ultime aperture della Cassazione, si è sempre più propensi a ritenere che l'autonoma organizzazione sia connaturata al tipo di attività svolta. Si può affermare così che l'organizzazione difetta, quando non si è in presenza di un lavoro altrui, per l'attività, di tassista, idraulico, imbianchino, ambulante, ovvero per quella di un piccolo trasportatore e anche di un negoziante con un piccolo esercizio come una drogheria o un fruttivendolo. Sono solo degli esempi e molti altri ne possono seguire, dopo queste ultime sentenze della Cassazione. Il punto di partenza. In base alle sentenze 21122, 21123 e 21124 depositate ieri, che si richiamano alle sentenze 12108 e 12111 del 2009, non è la natura dell'attività a essere alla base dell'Irap ma il modo, cioè l'autonoma organizzazione, in cui la stessa è svolta. Se basta il lavoro personale l'attività non è assoggettabile a Irap. Il che avviene, precisa la sentenza, anche per i piccoli imprenditori. L'autonoma organizzazione. Non è da escludere, afferma la Cassazione, che anche un piccolo imprenditore sia dotato di un'organizzazione minimale di beni strumentali e si avvalga solo occasionalmente del lavoro altrui. In questo caso va assimilato ai lavoratori autonomi per assicurare una parità di trattamento imposta dalla ratio del tributo. Perché si configuri l'autonoma organizzazione, quindi, occorre che l'interessato ne sia il responsabile effettivo e che vengano impiegati beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero si utilizzi il lavoro altrui in maniera non occasionale. Cosa dice il codice civile. Per il Codice civile sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (articoli 1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (articoli 2202, 2214, 2221).
IMPRESA OGGI
14 ottobre 2010