Possono essere ammesse al beneficio - riconosciuto anche all'impresa che si costituisce o intraprende l’attività a partire dal 14 maggio 2011 - le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale; resta invece esclusa dall’ambito applicativo della misura la ricerca svolta direttamente dall’impresa. Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso al credito di imposta, modalità e termini di fruizione, nella circolare n. 51/E dell’Agenzia delle Entrate tutte le indicazioni sul bonus ricerca istituito dal D.L. Sviluppo.
Il D.L. Sviluppo ha istituito, in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta al fine di incentivare l'impresa ad effettuare investimenti in progetti di ricerca svolti da Università o enti pubblici di ricerca anche in associazione, in consorzio o in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca di equivalente livello scientifico.
Il credito di imposta è riconosciuto all'impresa nella misura del 90% della quota di investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 ed è fruibile in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012.
L'impresa beneficiaria
Beneficiarie del credito di imposta sono le “imprese che finanziano progetti di ricerca” realizzati da Università ovvero enti pubblici di ricerca. Sotto il profilo soggettivo, dunque, il credito di imposta è riservato a tutte le imprese che - indipendentemente da forma giuridica, dimensioni dell'impresa, settore economico e regime contabile adottato - effettuano investimenti in progetti di ricerca commissionati a Università o enti pubblici di ricerca.
In assenza di un’espressa esclusione normativa, possono fruire dell’agevolazione anche le imprese non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Nessuna condizione è posta con riguardo alla data di inizio dell’attività di impresa: possono, quindi, fruire dell’agevolazione anche le imprese che si costituiscono o intraprendono l’attività a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011).
Le strutture finanziabili
Il credito di imposta è destinato all'impresa che finanzia progetti di ricerca “in Università ovvero enti pubblici di ricerca”. Possono essere poi individuate “altre strutture finanziabili”, cioè ulteriori strutture alle quali l'impresa può commissionare progetti di ricerca al fine di accedere al beneficio fiscale. Ai fini dell’accesso al credito di imposta, pertanto, l'impresa dovrà verificare che la struttura di cui intende finanziare il progetto di ricerca abbia le caratteristiche per rientrare in una delle categorie indicate dal D.L. Sviluppo:
1) Università, statali e non statali, e Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
2) enti pubblici di ricerca;
3) Agenzia Spaziale Italiana (ASI);
4) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
5) “organismi di ricerca”,
oppure eventualmente individuate nel decreto, qualora venga emanato.
La ricerca agevolabile
Il bonus è destinato all'impresa che “finanzia progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca”: l’Agenzia ritiene che l’accesso al beneficio non sia limitato ad una determinata tipologia di ricerca (“ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”). Il documento di prassi considera come ammissibili al beneficio le sole attività di ricerca riconducibili ad una o più delle categorie di ricerca richiamate, purché svolte su commissione dalle Università o dagli enti pubblici di ricerca; resta pertanto esclusa dall’ambito applicativo della misura la ricerca svolta direttamente dall’impresa (c.d.“ricerca interna”).
La tipologia di investimenti
La norma non individua analiticamente le tipologie di investimento agevolabili né le spese ammissibili. Tuttavia, sulla base del dato letterale, sono da ritenere escluse dagli investimenti agevolabili, in ogni caso, le spese di ricerca sostenute direttamente dall'ompresa, ancorché relative a beni o servizi messi a disposizione delle Università o degli enti per la realizzazione del progetto di ricerca cui l’impresa stessa compartecipa. Per quanto riguarda l’individuazione dei costi ammissibili, in considerazione delle analogie riscontrabili tra il nuovo bonus e la disciplina relativa alla precedente versione del credito di imposta per la ricerca, l’Agenzia delle Entrate ritiene possibile mutuare, in questa sede, le soluzioni interpretative adottate, in particolare, con riferimento ai costi di ricerca “riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca”. In particolare:
- i costi relativi alla “ricerca contrattuale” sono considerati ammissibili, “nella misura congrua e pertinente”, purché i risultati di tale ricerca siano acquisiti “nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione”;
- i costi ammissibili devono rispettare anche il requisito dell’inerenza previsto dall’art. 109, comma 5, TUIR.
In considerazione, infine, della natura automatica dell’incentivo - che non prevede la valutazione preventiva del progetto di ricerca commissionato - è necessario che l'impresa beneficiaria conservi tutta la documentazione, sia amministrativa sia contabile, utile a dimostrare, in sede di controllo, l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute.
Momento di effettuazione degli investimenti
Sotto il profilo temporale, il credito di imposta spetta per “gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012”. Per quanto attiene all’individuazione del momento di realizzazione dell’investimento, si ritiene che, trattandosi di ricerca “commissionata” a soggetti esterni, le relative spese siano da considerare sostenute alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. Inoltre, il riferimento esplicito agli investimenti “realizzati” a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 non escluda, di per sé, l’ammissibilità di investimenti in progetti di ricerca che risultino avviati in data anteriore al predetto periodo di applicazione dell’agevolazione. In tal caso, l’agevolazione compete per la parte di costi sostenuti nel periodo individuato dalla norma. Sono, pertanto, agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio a prescindere dal momento in cui sono stati avviati i relativi progetti.
Misura del credito di imposta
L’importo del credito di imposta spettante, in riferimento a ciascun periodo di imposta agevolabile, è pari al 90% della quota di investimenti in ricerca che eccede la media degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e nei due precedenti. In sostanza, per ciascuno dei periodi di imposta di applicazione dell’agevolazione, il credito di imposta è pari al 90% della differenza tra:
- gli investimenti in ricerca commissionata ad Università ed altri enti o strutture “finanziabili”, effettuati nel periodo di imposta agevolato;
- la media aritmetica degli investimenti in ricerca effettuati nei tre periodi di riferimento.
Modalità di utilizzo
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, con esclusione delle seguenti tipologie di versamento:
1. contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
2. contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
3. premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ;
4. altre entrate individuate con decreto del MEF, di concerto con i Ministri competenti per settore;
5. credito di imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
Nota bene
Ai fini del concreto utilizzo del credito in compensazione, con la risoluzione n. 88/E/2011 è stato istituito il codice tributo 6835 - Credito di imposta per l'impresa che finanzia progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, da indicare nel modello di versamento F24. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato, vale a dire il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolabili. L’importo del credito va indicato nel quadro RU, unitamente all’ammontare degli investimenti realizzati complessivamente nel periodo di riferimento e all’importo degli stessi che costituisce eccedenza rispetto alla media. Resta fermo l’obbligo di indicare il credito anche nel modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale lo stesso viene utilizzato in compensazione. Il credito non soggiace al limite annuale di utilizzo ex art. 1, comma 53, legge n. 244/2007: l’importo maturato può essere quindi fruito annualmente per importi anche superiori al limite di 250.000 euro.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Non sono previsti specifici limiti alla possibilità di cumulare il credito di imposta con altri contributi pubblici o agevolazioni. L'impresa interessata, pertanto, potrà cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni o contributi pubblici concessi a fronte della medesima tipologia di spese in ricerca, salvo che le norme disciplinanti tali agevolazioni dispongano diversamente. Resta fermo il rispetto del limite in base al quale l’importo risultante dal cumulo dei benefici non deve risultare superiore ai costi sostenuti.
Tratto da IPSOA.IT
29 novembre 2011
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