Una misura accurata vale quanto mille opinioni di esperti.
Grace Murray Hopper
La ricerca del mix energetico perfetto è ardua ma sempre piu' numerosi sono coloro che credono che per trovarlo bisogna imboccare la strada dell'integrazione tra efficienza energetica e sviluppo delle energie rinnovabili. Ci sembra perciò interessante soffermarsi sul caso della cogenerazione, in riferimento alla quale si registra la recente emanazione di due decreti del MiSE (GU n. 218 del 19 settembre 2011 - 4 agosto - 5 settembre). Il problema di quale sia il mix energetico più equilibrato su cui debba attestarsi il paese richiede un’attenta analisi dei vantaggi e degli svantaggi offerti dalle varie fonti di energia, dal rischio di uno squilibrio a favore delle fonti fossili, e da un attento dosaggio delle fonti locali rinnovabili quali l’energia eolica, la biomassa e i biocarburanti, le piccole centrali idroelettriche. Sotto tale profilo, il II Forum Annuale Energia, intitolato “Prima fonte energetica rinnovabile: l'efficienza” (svoltosi il 5 ottobre 2011, presso il Centro Congressi BPM di Milano), ha sottolineato non solo quanto sia importante produrre energia in modo più “green”, ma anche quanto sia indispensabile ottimizzare l’utilizzo delle fonti rinnovabili esistenti, utilizzare in modo maggiormente responsabile le fonti fossili e, soprattutto, coniugare tutto questo con un concreto impegno sul piano dell’efficienza energetica. Riallacciandoci a tale impostazione, pertanto, riteniamo particolarmente interessante il caso della cogenerazione, che rappresenta per molti aspetti un importante esempio di come tale integrazione sia possibile. Riteniamo, inoltre, che la cogenerazione possa avere ricadute sull'impresa e sull'occupazione, molto interessanti.
Per cogenerazione, si intende la produzione combinata di energia elettrica e calore, laddove, in parole povere, si realizza un notevole risparmio energetico grazie al fatto che, impiegando un'unica fonte di energia (sia fossile che rinnovabile) si riesce simultaneamente a recuperare e riutilizzare l’energia di “scarto” prodotta dell’impianto.
Un esempio è dato dal funzionamento di un'automobile, la potenza prelevata dall'albero motore è usata per la trazione e la produzione di elettricità, il calore sottratto ai cilindri per il riscaldamento dell'abitacolo e la pressione dei gas di scarico per muovere la turbina di sovralimentazione. Lo sfruttamento di calore e pressione non comporta un aumento dei consumi poiché sono scarti del processo di conversione da energia chimica ad energia meccanica attuato dal motore.
I principali benefici che la normativa riconosce alla cogenerazione sono:
- l’esenzione dall'obbligo di acquisto di certificati verdi;
- il diritto all'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta in cogenerazione, dopo quella prodotta da fonti rinnovabili;
- i prezzi incentivanti per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;
- il diritto al rilascio di certificati verdi (per i soli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento;
- la qualifica di Cliente Idoneo sul mercato del gas naturale (per la sola quota di gas utilizzata in cogenerazione);
- la possibilità di ottenere "titoli di efficienza energetica" commerciabili.
Il quadro normativo per la promozione della cogenerazione
Con il D.M. 5 settembre 2011, che ha definito i meccanismi incentivanti per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), il quadro normativo di tale ambito può dirsi completato. L’impressione che si ha dall’esterno è che la bocciatura del nucleare abbia in un certo qual modo dato un’accelerata al processo di elaborazione dei provvedimenti necessari per la concreta promozione della cogenerazione portando il MiSE a completare il quadro di riferimento della materia in pochi mesi, dopo che, in precedenza, l’Italia era restia nell’adeguare le norme nazionali alla legislazione comunitaria.
Di seguito proponiamo un rapido riepilogo delle principali norme emanate in tema di cogenerazione, con un cenno particolare ai provvedimenti più recenti. Innanzitutto, dobbiamo precisare quanto precedentemente affermato, a fini esemplificativi, sulla cogenerazione, così da non generare confusione tra le due dizioni “produzione combinata” e “cogenerazione” le quali non sono tra di loro assimilabili.
Infatti, secondo la normativa nazionale attualmente vigente, un impianto di produzione combinata può essere considerato impianto di cogenerazione, e così godere dei relativi benefici di legge, solo se soddisfa determinati criteri che sono stati stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) in attuazione del “mandato” conferitole dal D.Lgs. n. 79/99.
Alla stregua di ciò, l'AEEG, ai sensi dell’art. 2, comma 8, D.Lgs. n. 79/99, ha diramato la Delibera n. 42/02 (19 marzo 2002), la quale ha stabilito che per cogenerazione deve intendersi “un processo integrato di produzione combinata di energia elettrica e di energia termica con diversa finalità (civile o industriale), entrambe considerate energie utili, che a partire da una qualsivoglia combinazione di fonti primarie di energia e con riferimento a ciascun anno solare, soddisfa entrambe le condizioni riportate all’art. 2. Ciò vorrà dire che un impianto produrrà con caratteristiche di cogenerazione allorquando alcune grandezze caratteristiche del proprio funzionamento – il suo IRE (Indice di Risparmio di Energia) ed il suo LT (Limite Termico) - siano rispettivamente maggiori di due valori limite fissati nella delibera stessa. Al livello europeo si registra la direttiva 2004/8/CE, volta ad accrescere l’efficienza energetica e la sicurezza dell’approvvigionamento grazie alla creazione di un quadro per la promozione e lo sviluppo, nel mervcato interno, della “cogenerazione ad alto rendimento” (CAR).
Al fine di recepire tale provvedimento, è stato emanato il D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, che prevedeva che la CAR, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dovesse essere quella che rispetta i requisiti riportati dall’Allegato III alla direttiva 2004/8/CE. Pertanto, con un ritardo di otto mesi, il 4 agosto 2011 è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani, di concerto con il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, il decreto interministeriale che ha stabilito i nuovi criteri per il riconoscimento della condizione di “alto rendimento”, sostituendo ed integrando le precedenti disposizioni in materia di cogenerazione (comunicato stampa del 9 agosto 2011). Successivamente è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Romani anche il D.M. 5 settembre 2011, che in attuazione dell'articolo 30 della legge n. 9/99 definisce i meccanismi incentivanti per la CAR, completando il quadro normativo. Secondo quanto si legge nel comunicato stampa del MiSE del 9 settembre 2011, “Il metodo di calcolo dell’incentivo è omogeneo per tutti gli impianti ed è commisurato all’effettivo risparmio di energia primaria, che viene definito secondo i nuovi criteri selettivi introdotti dalla direttiva comunitaria 2004/8/CE, applicabili dal 1° gennaio 2011. L’incentivo si basa sul sistema dei Certificati Bianchi, che vengono riconosciuti per un periodo di 10 anni per gli impianti di produzione e di 15 anni per gli impianti abbinati al teleriscaldamento. Al valore base del Certificato Bianco è inoltre applicato un coefficiente (K), differenziato per cinque scaglioni di potenza, per tener conto dei diversi rendimenti medi degli impianti e delle potenzialità di sviluppo della piccola e media cogenerazione.” Ai fini della richiesta di qualificazione come CAR gli operatori devono rivolgersi al GSE, il quel annualmente riconoscerà un incentivo corrispondente agli effettivi risparmi di energia primaria conseguiti e misurati Entrambi i decreti sono stati pubblicati sulla GU n. 218 del 19 settembre 2011.
Gaetano Polimeni
29 novembre 2011
IMPRESA OGGI
Tratto da