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Le novità nel campo delle energie rinnovabili


La cortesia è saggezza, la scortesia è ottusità.
Schopenhauer


Gli ultimi giorni del 2013 ci hanno consegnato numerose e importantissime novità relative al comparto energetico. In primo luogo va segnalata la proroga per i prossimi anni - anche se con percentuali via via decrescenti - delle detrazioni fiscali del 50% e del 65% per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici. Sono stati profondamente rivisti anche i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili elettriche, a partire dalle revisioni per il 2014 dello Scambio sul posto e del Ritiro dedicato fino alla rimodulazione degli incentivi spettanti agli impianti già incentivati, prevista dal Decreto "Destinazione Italia".
Passando invece alla fiscalità, segnaliamo la recente Circolare in cui l'Agenzia delle entrate fa il punto della situazione sui profili catastali e gli aspetti fiscali legati agli impianti fotovoltaici e anche i chiarimenti - sempre da parte dell'Agenzia - sugli adempimenti previsti per le Officine elettriche fino a 100 kW. Parlando di rinnovabili, per officina elettrica, o meglio officina di produzione di energia elettrica, si intende un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili che supera i 20 kW di potenza di picco. Requisito essenziale per gli impianti sopra i 20 kW è che l’impianto da fonti rinnovabili deve produrre almeno in parte per l’autoconsumo. Detto in altri termini: ogni impianto fotovoltaico o da fonti rinnovabili al di sopra dei 20 Kw di potenza e installato in modo da permettere l’autoconsumo è sottoposto all’obbligo, all’onere, di denuncia di Officina Elettrica presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente).
In tema di efficienza energetica, non possiamo dimenticare il recente aggrovigliamento normativo che si è creato intorno agli obblighi di allegazione dell'Attestato di prestazione energetica degli edifici. L'Ape (attestazione di prestazione energetica) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per tovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica (Ipe) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispodente, contenute nell'attestato di prestazione energetica. L'indice di prestazione energetica, o più semplicemente "indice di prestazione energetica, è un parametro architettonico che viene usato per valutare l'efficienza energetica di un edificio. In particolare questo indice tiene conto del rapporto tra l'energia necessaria per portare un ambiente alla temperatura di 18 °C e la sua superficie utile o volume lordo, in caso di locali non residenziali. Per superficie utile si intende la superficie netta calpestabile dell'ambiente. L'indice di prestazione energetica viene espresso in kWh/m2 per anno, o kWh/m3 per anno per locali non residenziali. In merito alla recente tendenza al risparmio energetico l'Unione europea ha notificato la strada da percorrere in materia edile ai suoi paesi membri con la direttiva 2002/91/ce “rendimento energetico nell'edilizia” o la direttiva 2006/32/ce “efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici”. Per adeguarsi a queste nuove disposizioni anche in Italia sono state emanate alcune leggi che stabiliscono dei valori convenzionali dell'IPE che devono essere soddisfatti nell'ambito della realizzazione di nuovi edifici. Nel particolare il decreto del Presidente della Repubblica dpr 59/09, specifica alcuni valori dell'IPE che vanno certificati in corso d'opera. Dal 1º gennaio 2012, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, gli annunci commerciali di vendita devono riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica. L’obbligo deriva dall’art. 13 del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 che ha apportato modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. L'IPE si presta infine a essere utilizzato come riferimento contrattuale nei servizi di aumento di efficienza energetica che le Energy Service Company realizzano per conto del cliente. Poi, durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l'attestato di prestazione energetica. In caso di vendita l'attestato dovrà essere consegnato all'acquirente, così come in caso di locazione al conduttore. Purtroppo, a causa di interventi legislativi contemporanei e scoordinati tra loro, si è creato un cortocircuito che sarà necessario risolvere quanto prima.
E non è tutto: dopo ben 5 anni di attesa, l'Autorità per l'energia ha definito in una delibera il quadro regolatorio dei sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC), compresi anche i SEU - Sistemi Efficienti di Utenza. Si definiscono Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) tutti quei sistemi elettrici che possono essere ricondotti a una configurazione semplificata con un unico punto di connessione, un unico produttore di energia e un unico cliente finale, i cui sottoinsiemi risultano: “Sistemi di Auto-Produzione” (SAP), “Sistemi con Linea Diretta” (SLD), “Sistemi Efficienti di Utenza” (SEU). I “Sistemi di Autoproduzione” (SAP) sono definiti come quei sistemi in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti tra privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o di società controllate, di soci consorziati con contratti anteriori al 1 aprile 1999. L’Autorità individua i SAP in tre categorie, in ognuna delle quali l’attività non si configura come attività di distribuzione, ma di autoconsumo: 1. Cooperative Storiche, (di cui all’art 4, n.8 della legge 1643/62) per il trasporto e fornitura ai propri soci. 2. Consorzi Storici, costituite per la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili anteriormente al 1 aprile 1999. 3. Gli altri Autoproduttori (AA), persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e tramite collegamenti privati la utilizzano, in misura non inferiore al 70% annuo. In tutti questi sistemi il trasporto di energia si configura come attività di auto approvvigionamento elettrico. I “Sistemi con Linea Diretta” (SLD), uniscono una o più unità di produzione gestite dal medesimo produttore a una unità di consumo, gestita da persona fisica, o uno o più se gestita da persona giuridica, oppure da uno o più soggetti giuridici se appartenenti al medesimo gruppo societario. I “Sistemi Efficienti di Utenza” (SEU), sono sistemi in cui uno o più impianti di produzione con potenza complessiva inferiore a 20 MW e istallata nello stesso sito, gestiti dal medesimo produttore e da fonte rinnovabile o con cogenerazione ad alto rendimento (CAR), sono direttamente connessi all’unità di consumo di un unico cliente finale e sono realizzati all’interno dell’area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi messa a disposizione del produttore. I SEU, chiarisce la DCO, non possono essere caratterizzati dalla presenza di più clienti finali, anche se appartengono tutti al medesimo gruppo societario. Il produttore deve essere l’intestatario della Officina Elettrica di produzione e delle Autorizzazioni, non è necessario che sia proprietario dell’Asset. Il diritto di servitù non è reputato titolo sufficiente per adempiere all’obbligo della titolarità dell’area del collegamento. Le “Unità di consumo” sono tali da poter essere misurate autonomamente e nel quale il cliente finale acquista energia esclusivamente per uso proprio.
L'attesa è stata lunga anche per il decreto sull'incentivazione del biometano, finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale: se saranno rispettati tempi di uscita degli ultimi attuativi del decreto, già nel corso dei prossimi mesi potremmo vedere l'avvio di un nuovo comparto assai interessante sotto il punto di vista tecnologico, economico ed occupazionale.

LOGO Gaetano Polimeni ... 8 gennaio 2014

Tratto da

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www.impresaoggi.com