5. La Pensione Complementare e le altre opzioni
La Pensione Complementare
La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche aggiuntive la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria.
Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare, dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.
L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:
- interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare,
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.
Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l’importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente pari a euro 381,72 mensili), l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione in capitale.
Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.
Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.
L'erogazione della rendita
La legge stabilisce che i fondi pensione debbano rivolgersi alle compagnie di assicurazione per l'erogazione delle rendite al pensionamento (la possibilità, per ora solo teorica, di erogazione diretta da parte dei fondi pensione è prevista come eccezione). Quindi ciascun fondo stipula con una compagnia un contratto di assicurazione che fissa le regole di conversione del montante pensionistico in rendite. Tali regole riguardano le basi demografiche (ossia la vita attesa dopo il pensionamento) e la modalità di rivalutazione (una sorta di tasso di interesse che mantenga aggiornato il valore delle rendite) e i caricamenti (ossia le commissioni trattenute dalle compagnie per la copertura dei costi di gestione). Tali contratti possono prevedere altresì coperture assicurative per i rischi di premorienza, di invalidità oppure di autosufficienza. Al pensionamento, ciascun partecipante del fondo riceverà la rendita che dipende da queste condizioni contrattuali, che non necessariamente sono le stesse da fondo a fondo e che sono suscettibili di variazione durante il rapporto partecipativo. Allo stato attuale solo pochi fondi pensione negoziali hanno stipulato la convenzione con le compagnie di assicurazione, per cui, per la maggior parte dei fondi pensione non è possibile dire adesso quali siano le condizioni di conversione in rendita. La situazione è differente nel caso dei fondi pensione aperti e delle polizze previdenziali individuali che devono rendere note le modalità di conversione in rendita sin dalla loro nascita.
Anticipazioni sui fondi e sul TFR e liquidazione
A) In determinati casi la legge consente di usufruire di anticipazioni dal fondo pensioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.
Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione della posizione individuale:
- in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria;
- dopo 8 anni di iscrizione al fondo:
- fino al 75 per cento della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
- fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto.
Per la maturazione degli otto anni di iscrizione vale la somma di tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto (vedi oltre, riscatto della posizione individuale).
B) Nel caso in cui il lavoratore opti per il mantenimento del TFR, le nuove condizioni per ottenere un’anticipazione sono:
- Almeno otto anni di servizio presso l’azienda
- L’anticipazione non può eccedere il 70% del Tfr accumulato
- Le somme ricevute devono essere usate per finanziare:
a) Spese sanitarie;
b) Acquisto della prima casa per sé o per i figli
c) Spese per ristrutturazione straordinaria
d) Congedo di maternità
e) Congedo per formazione
f) Congedo per formazione continua.
Giova ricordare, inoltre, che coloro che non hanno aderito a forme di previdenza complementare, all'interruzione del rapporto di lavoro (per cessazione o cambiamento dell'attività lavorativa), riceveranno tutto il Tfr maturato durante il rapporto di lavoro medesimo (liquidazione).
Trasferimento della Posizione Individuale
Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:
- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa): l’iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto (vedi riscatto della posizione individuale), trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;
- per effetto di scelta volontaria. Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.
In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.
Riscatto della Posizione Individuale
Dal 1° gennaio 2007 l’aderente che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può:
- chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;
- mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.
Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e misure:
- riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari possono inoltre prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.
Nell’ipotesi di decesso dell’aderente in costanza di attività lavorativa (cioè, prima del pensionamento), l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Le agevolazioni fiscali
Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede importanti agevolazioni fiscali.
Regime Fiscale dei contributi
I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di euro 5.164,67. Ciò determina un risparmio (in termini di minori imposte pagate) pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 euro l’aliquota Irpef più alta sia del 29%, il costo effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a 355 euro, con un risparmio fiscale pari a 145 euro.
Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.
Regime fiscale dei rendimenti
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’11%.
Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).
La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9%.
Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l’aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore al 23%.
Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.
Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9%.
Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti) sono invece tassate nella misura fissa del 23%.
In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.
Nello schema seguente vediamo in modo sintetico i tratti salienti della disciplina fiscale (attuale) delle forme previdenziali complementari e, per un confronto, quelli del regime applicato al
Forme di previdenza complementare |
TFR mantenuto in azienda |
Fase di accumulazione |
Contributi |
Quote accantonate |
Dedotti dal reddito (disciplina attuale) entro certi limiti:
- fino al doppio della quota di Tfr versata (se lavoratore dipendente)
e comunque,
- per un ammontare non superiore al 12% e inferiore a 5.165 euro.
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Non tassate |
Rendimento |
Rivalutazione |
Tassato ad aliquota ridotta dell’11% anziché del 12.5% |
Tassato ad aliquota ridotta dell’11% anziché del 12.5% |
Fase di erogazione |
Prestazioni in Capitale |
Capitale |
A. Riscatti o anticipazioni
1. riscatto totale a causa di involontaria cessazione dell’attività lavorativa
2. riscatto totale da parte degli eredi per decesso del partecipante
3. riscatti parziali o anticipazioni durante la vita lavorativa e riscatto parziale al pensionamento purché globalmente inferiori a 1/3 del montante accumulato
4. riscatto totale al pensionamento se la rendita annua è inferiore ai 50% dell’assegno sociale
- esenzione dei rendimenti finanziari, già tassati all’11% durante la fase di accumulazione
- la parte di capitale corrispondente ai contributi dedotti è tassata a un’aliquota media favorevole
B. Riscatto totale a causa di volontaria cessazione dell’attività lavorativa:
- l’ammontare al netto dei rendimenti finanziari, già tassati all’11% durante la fase di accumulazione, è tassato all’aliquota marginale Irpef
C. Riscatti parziali o anticipazioni e riscatti in forma di capitale al pensionamento, globalmente superiori a 1/3 del totale accumulato:
- l’ammontare complessivo riscattato è tassato separatamente con aliquota media favorevole
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Anticipazioni e capitale
- esenzione delle rivalutazioni già soggette all’11% durante la fase di accumulazione
- la parte di capitale corrispondente agli accantonamenti è tassata a un’aliquota media favorevole
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Prestazioni in Rendita |
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- tassazione progressiva sulla rendita da conversione dei contributi dedotti
- tassazione ad aliquota del 12.5% sui rendimenti finanziari che si producono durante il pensionamento
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La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)
Nell’ambito del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento a tutela dei lavoratori che si iscrivono a forme di previdenza complementare, fondamentale importanza assume l’esercizio di un’efficace attività di vigilanza.
E’ proprio avendo riguardo all’importanza di tale aspetto che la riforma, insieme alla forte incentivazione allo sviluppo delle forme di previdenza complementare e all’incremento dei flussi contributivi, ha posto particolare attenzione al rafforzamento e al potenziamento del complessivo sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, affidato ad una specifica Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP.
La COVIP vigila e controlla le forme pensionistiche complementari. E’ sottoposta all’alta vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, pur godendo di un’ampia autonomia operativa nello svolgimento dei suoi compiti.
La COVIP opera a tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare, con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari. A tal fine la COVIP dispone di ampi poteri di normazione secondaria, di regolazione e controllo, anche attraverso accertamenti ispettivi.
In particolare, la COVIP autorizza le forme pensionistiche complementari all’esercizio dell’attività dopo aver verificato il rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalle istruzioni generali fornite dalla stessa Commissione. Le forme autorizzate sono iscritte nell’apposito “albo delle forme pensionistiche complementari” curato e gestito dalla Commissione.
La COVIP definisce inoltre le regole volte a garantire la trasparenza delle forme pensionistiche complementari in modo che siano chiari e comprensibili per l’aderente: il funzionamento del fondo, la politica di investimento delle risorse, l’ammontare della posizione individuale, le spese per la gestione amministrativa e finanziaria, i diritti che possono essere esercitati dagli aderenti (trasferimento, riscatto, anticipazioni e prestazioni).
L’attività di vigilanza della COVIP si esplica attraverso la verifica e l’analisi dei documenti, delle informazioni, dei bilanci e rendiconti annuali che le forme pensionistiche complementari sono tenute a trasmettere alla Commissione, nonché attraverso ispezioni effettuate presso le sedi delle stesse. La COVIP, inoltre, pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza della previdenza complementare e ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia.
Il decreto 20 gennaio2007 riporta le disposizioni di legge in merito a TFR e Pensioni integrative.
http://www.tfr.gov.it/NR/rdonlyres/C25351F1-54C0-4623-B4CC-78F4D7255317/0/DecretoInt30gennaio2007.pdf